Limiti spesa lavoro flessibile e parametro della spesa necessaria (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 119 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Con riferimento al limite di spesa posto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di utilizzare, come parametro utile ai fini dell’effettuazione della stessa spesa, quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento. Ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe ai vincoli posti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sono soltanto quelle espressamente previste dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni.
Il Fatto
Il Sindaco di un ente locale di modeste dimensioni ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. L’Ente rappresenta una situazione di sofferenza gestionale: il limite di spesa per il lavoro flessibile, calcolato ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, risulta interamente utilizzato per coprire l’assunzione del responsabile dell’area tecnica per poche ore settimanali; la stessa situazione si verifica per un funzionario destinato all’area amministrativa.
Esperito un interpello presso l’Unione dei Comuni competente, non è stata raccolta alcuna disponibilità. L’Ente chiede quindi se possa adottare un provvedimento motivato che assuma a parametro di spesa il costo strettamente necessario per far fronte, in via eccezionale, ai servizi fondamentali, in attesa della copertura dei posti vacanti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione verifica l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, la legittimazione spetta all’Ente e al Sindaco, titolare della rappresentanza istituzionale ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL; la trasmissione diretta, senza il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, non ne inficia l’ammissibilità.
Sotto il profilo oggettivo, il Collegio richiama la nozione dinamica di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie: vi rientrano le norme che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di obiettivi di contenimento della spesa. La questione attiene alle spese di personale ed è pertanto ammissibile, ma viene esaminata nei soli profili generali e astratti.
Nel merito, la Sezione ricostruisce il quadro di riferimento. L’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il giudice costituzionale ha riconosciuto la compatibilità della disposizione con l’autonomia organizzativa degli enti territoriali, ritenendo sufficientemente garantiti i margini di scelta sulle modalità di riduzione della spesa.
La Sezione richiama il proprio orientamento nomofilattico. La deliberazione n. 1/2017/QMIG ha ammesso che l’ente il quale non abbia fatto ricorso a quelle tipologie contrattuali né nel 2009 né nel triennio precedente possa individuare, con provvedimento motivato, un nuovo parametro, costituito dalla spesa necessaria a un servizio essenziale. La deliberazione n. 15/2018/QMIG ha esteso il principio all’ipotesi di spesa storica irrisoria, valorizzando la condizione degli enti di piccole dimensioni, particolarmente esposti a contingenze straordinarie.
La Sezione sottolinea il necessario apparato motivazionale, imposto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990: l’Ente deve esternare le ragioni della scelta e dar conto della ragionevolezza delle assunzioni in termini di economicità ed efficacia.
Quanto alle eccezioni al regime vincolistico, il Collegio passa in rassegna le deroghe introdotte dal legislatore per fronteggiare situazioni eccezionali o emergenziali, in materia di assunzioni stagionali, di assistenti sociali e di attuazione del PNRR. Da tale particolarità normativa, secondo il canone “ubi lex voluit, dixit“, discende che ulteriori deroghe, oltre quelle espressamente previste, non trovano spazio.
Nota della Redazione
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