Resa del conto giudiziale e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 99 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la trasmissione del conto giudiziale alla segreteria della sezione, in ottemperanza al decreto che ha fissato il termine per la presentazione, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione del termine per la presentazione del conto giudiziale nei confronti di un agente contabile esterno di un comune, con riferimento alla resa del conto per una struttura ricettiva operante nel medesimo comune.
La Procura ha altresì chiesto l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento, la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente e, in ultimo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere qualora il conto fosse stato presentato o formato d’ufficio. Il Giudice monocratico, con decreto, ha fissato i termini per il deposito del conto per l’esercizio finanziario 2019. Il comune ha poi trasmesso i conti giudiziali parificati, tra cui quello oggetto del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c.. Fa eccezione l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., che apre la fase collegiale disciplinata dall’art. 142 c.g.c..
Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato delle sezioni giurisdizionali regionali: Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze n. 182/2019 e n. 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016.
Nel caso concreto, il conto relativo all’esercizio 2019 risulta trasmesso alla segreteria della sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini. La circostanza integra il presupposto della definizione del giudizio: viste le richieste del pubblico ministero, il Giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia resta circoscritta all’accertamento del sopravvenuto adempimento. Il Giudice precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.. Sul punto richiama la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019 e nuovamente la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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