Programmazione dei controlli della Sezione regionale di controllo per il 2025 (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 100 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti definisce annualmente, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994, i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche. La programmazione territoriale si raccorda necessariamente agli indirizzi delle Sezioni riunite in sede di controllo e della Sezione delle Autonomie, che ne costituiscono il parametro di coordinamento. L’attività di controllo si articola in verifiche obbligatorie per legge, indagini gestionali a carattere selettivo con esito di referto e funzione consultiva. Nella species, la Sezione conferma il controllo-monitoraggio della legalità finanziaria degli enti territoriali, integrando il profilo della legalità con quello della performance e valorizzando la tempestività delle analisi. Assume rilievo centrale il raccordo tra controllo territoriale e livello centrale.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha adottato, nell’adunanza del 15 maggio 2025, la deliberazione con cui approva il documento di programmazione delle attività di controllo per l’anno 2025. Il documento forma parte integrante della deliberazione. La sua trasmissione è prevista verso gli organi di vertice della Regione, i Presidenti degli Ordini provinciali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio delle autonomie locali e le associazioni rappresentative degli enti locali toscani.

La programmazione recepisce i criteri generali adottati dalle Sezioni riunite in sede di controllo e i temi indicati dalla Sezione delle Autonomie. Il contesto di riferimento è segnato dal ritorno delle regole fiscali europee e dagli impegni assunti dall’Italia con il Piano strutturale di bilancio di medio termine.

La Motivazione della Corte

Il fondamento della deliberazione è posto nell’art. 100, comma 2, della Costituzione e nell’art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994, che attribuiscono alla Corte il compito di definire annualmente programmi e criteri del controllo. La Sezione richiama il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo e l’art. 7, comma 7, della l. n. 131/2003, che delimita la verifica sul perseguimento degli obiettivi di legge e sulla sana gestione finanziaria degli enti locali.

Le linee direttrici per il 2025 sono quattro. Anzitutto la razionalizzazione e l’accelerazione degli adempimenti obbligatori a carico delle Sezioni territoriali, in particolare il controllo-monitoraggio della legalità finanziaria. In secondo luogo l’integrazione tra legalità finanziaria e performance, sia nella relazione di parifica sia mediante indagini mirate sui risultati attesi. Rilevano poi la tempestività delle analisi, imposta dalle scadenze del sostegno finanziario agli interventi sul territorio, e il raccordo con il livello centrale dei controlli.

I controlli obbligatori ex lege sono confermati. Per la finanza regionale, la Sezione indica il contenuto della parifica del rendiconto 2024, con verifica dell’attendibilità dei dati contabili e un capitolo dedicato all’attuazione del PNRR. Segue il monitoraggio dei bilanci delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale. Per la finanza locale, il controllo si concentrerà sul risultato di amministrazione e sull’utilizzo delle risorse trasferite per gli obiettivi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni, con priorità per gli enti in squilibrio. Proseguono i controlli sugli organismi partecipati, con richiamo all’art. 20 TUSP e all’applicazione delle relative sanzioni, e quelli sui rendiconti dei gruppi consiliari e delle spese elettorali.

Quanto alle indagini selettive, sono programmate la verifica di coerenza tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale sui rendiconti 2024 dei comuni capoluogo, l’analisi dello stato di attuazione degli investimenti nel servizio idrico integrato, l’esame dell’impiego delle risorse gestite dalla società in house regionale e il completamento dell’indagine sugli effetti della pandemia sulla sanità toscana. L’attività consultiva, resa ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, resta ancorata alle materie di contabilità pubblica e dev’essere svolta in modo tempestivo, privilegiando sinteticità e chiarezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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