Conto azioni partecipate: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 56 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente pubblico non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale qualità spetta al sindaco, che assume la veste di agente contabile. Il conto giudiziale reso da chi non riveste la qualità di consegnatario è improcedibile, perché difetta la legittimazione a rendere il conto medesimo. Il conto giudiziale deve contenere anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni, e va reso anche per i titoli dematerializzati.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale di Bolzano è investita del giudizio sul conto giudiziale per l’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune, conto reso dal direttore generale della medesima società.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità. Ha segnalato che, secondo un più recente orientamento, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, non potendo il soggetto che ha reso il conto essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della individuazione del soggetto legittimato a rendere il conto giudiziale relativo a titoli azionari. Richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile secondo cui il consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione è individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

La Corte precisa che, per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Il Collegio richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Da ciò discende che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale. Il conto giudiziale deve perciò contenere non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

In coerenza, il Collegio rileva che il conto va reso anche per i titoli cosiddetti dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo anche per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto che non può essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente, il giudizio è dichiarato improcedibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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