Conto giudiziale dell’agente della riscossione e maneggio di danaro pubblico dematerializzato (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 211 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse, indipendentemente dalle modalità di versamento. Il maneggio di danaro pubblico non coincide con la materiale detenzione del denaro, ma comprende la disponibilità e il potere di disposizione dello stesso, con la conseguenza che anche le gestioni dematerializzate sono oggetto del necessario giudizio di conto. Il conto che descriva la sola gestione in contanti è improcedibile per difetto dei requisiti di sufficienza. Dichiarati improcedibili i conti, l’agente deve provvedere a una nuova compilazione con esaustiva descrizione dell’intera gestione, presentarla all’amministrazione per il controllo e la parifica e da questa farla depositare presso la Sezione giurisdizionale; in caso di mancata nuova compilazione, l’agente è esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto due conti giudiziali resi da un agente contabile per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, relativi alla riscossione, per un comune, del Canone unico patrimoniale. Con relazione del Magistrato designato è stata chiesta la fissazione dell’udienza, rilevandosi che le gestioni rendicontate non tengono conto degli importi introitati in forme diverse rispetto al contante, con conseguente difetto dei requisiti di sufficienza e conclusione per l’improcedibilità dei conti.
L’agente contabile ha chiesto la procedibilità dei conti e la loro regolarità, con il conseguente discarico, sostenendo di non avere mai avuto la disponibilità né la gestione delle somme versate direttamente all’ente, essendo il potere di disposizione attribuito ad altro ufficio. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha condiviso la relazione del Magistrato designato muovendo dall’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, che impone al tesoriere e a ogni altro agente contabile con maneggio di danaro pubblico di rendere il conto della propria gestione, assoggettandolo alla giurisdizione della Corte dei conti. La norma delinea un’ampia fattispecie soggettiva, comprensiva di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano maneggio di danaro pubblico.
La Corte ha precisato che per maneggio di danaro pubblico non si intende la sola materiale detenzione, ma la disponibilità del denaro, che sussiste a prescindere dalla concreta modalità di riscossione. Il conto giudiziale dell’agente della riscossione deve dunque contenere tutte le entrate comunque riscosse. Sul punto il Collegio ha richiamato i propri precedenti, tra cui Sez. giur. Calabria n. 58/2023 e n. 61/2023 in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA, la sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario, la Sez. giur. Toscana n. 285/2017, la Sez. giur. Sardegna n. 294/2018 e le Sez. giur. Calabria nn. 219, 221 e 222 del 2024.
L’espressione maneggio di danaro pubblico va quindi letta nel senso più ampio possibile, comprendendo tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti contabili o con modalità differenti dal contante, come POS, conto corrente postale o PagoPA. Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico resterebbero sottratte al giudizio di conto.
L’agente è tenuto alla resa del conto per l’intera gestione, anche dematerializzata, perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente a titolo di tassa o sanzione, ma ne dispone in piena autonomia, ancorché senza materiale apprensione, essendo titolare di ciascuna operazione contabile curata dall’inizio alla fine. I conti in esame, limitandosi a descrivere la gestione per le sole operazioni in contanti, sono pertanto improcedibili. La Corte ha infine precisato che i conti dichiarati improcedibili devono essere nuovamente compilati con esaustiva descrizione dell’intera gestione, presentati all’amministrazione per il controllo e la parifica e da questa depositati presso la Sezione giurisdizionale; in caso di mancata nuova compilazione, l’agente sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
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Nota della Redazione
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