Pensione privilegiata per infortunio in itinere supera giudizio Comitato di Verifica (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 225 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, chiamato a decidere sull’aggravamento di infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio ma non invalidante, può disattendere il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio quando questo si fondi su formule stereotipate e generiche, prive di elementi concreti. L’infortunio in itinere occorso al militare lungo il tragitto verso la sede di servizio integra la dipendenza da causa di servizio quando non risulti alcuna negligenza del conducente e l’uso del mezzo privato sia reso necessario dall’assenza di collegamenti pubblici diretti. In tale ipotesi spetta la pensione privilegiata ordinaria, con decorrenza dalla data più favorevole tra la domanda di aggravamento e la visita medica, ai sensi dell’art. 70, comma 4, del T.U. n. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio presso la Marina Militare, aveva riportato un infortunio in itinere mentre si recava verso la sede di servizio al rientro da un permesso domenicale. Le lesioni riportate erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio dalla competente C.M.O., ma ascritte alla Tabella B con una tantum, senza quindi accesso al trattamento pensionistico privilegiato.
A distanza di circa trent’anni, a seguito di ulteriore trauma, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell’aggravamento della patologia originaria e della dipendenza da causa di servizio delle nuove infermità. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva escluso il nesso causale ravvisando una grave imprudenza del conducente, e il Ministero della Difesa aveva rigettato la domanda. Il ricorso era stato respinto in primo grado; la Sezione d’Appello aveva annullato la decisione per motivazione incongrua, rimettendo la causa alla Sezione per la decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava l’illegittimo coinvolgimento del Comitato di Verifica nel procedimento di aggravamento. La censura è respinta: la disciplina invocata dal ricorrente (legge n. 416/1926 e relativo regolamento) non trova applicazione ratione temporis, poiché l’art. 67 del T.U. n. 1092/1973 richiede l’ascrizione dell’infermità alla Tabella A e, nella specie, l’ascrizione alla Tabella B aveva escluso il presupposto pensionistico.
Nel merito, la domanda è accolta. L’art. 70, comma 2, del T.U. n. 1092/1973 consente all’interessato di far valere in ogni tempo i propri diritti in caso di aggravamento, quando il trattamento privilegiato sia stato negato per mancanza del requisito dell’ascrizione alla Tabella A. La C.M.O. aveva accertato l’evoluzione peggiorativa, ascrivendo l’infermità alla Tabella A, categoria 7^.
Quanto al nesso causale, il giudice condivide il giudizio della Sezione d’Appello sulla laconicità del parere del Comitato di Verifica, che si è limitato a formule stereotipate sulla presunta imprudenza, senza supporto probatorio. L’incidente è invece riconducibile a fatti esterni al conducente.
Decisive sono due circostanze: l’assenza di collegamenti pubblici diretti tra le località, non contestata dall’Amministrazione, con applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c.; e l’assenza di contravvenzioni al Codice della Strada, con segni di frenata di modesta lunghezza, sintomatici di manovra necessitata da ostacolo improvviso. Deve quindi presumersi una condotta conforme alle regole della circolazione.
Accolta la domanda, il diritto alla pensione privilegiata ordinaria di VII categoria decorre, ai sensi dell’art. 70, comma 4, del T.U. n. 1092/1973, dalla data più favorevole dell’accertamento sanitario. L’eccezione di prescrizione dei ratei ultra-quinquennali è tardiva e comunque infondata, coincidendo il dies a quo con il provvedimento di rigetto ministeriale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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