Titoli azionari di ente locale spettano al titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 39 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione di una società partecipata da un ente locale è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza di dirigenti incaricati della gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da chi non rivesta la qualifica di agente contabile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale di Bolzano è investita del giudizio sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 concernente i titoli azionari di una società partecipata da un ente locale, reso dal direttore generale della medesima società. Il conto è stato reso a quella Sezione dalla stessa società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando un più recente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto relativo a titoli azionari. Richiamando il costante indirizzo contabile (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017), i giudici precisano che il consegnatario è colui che ha la disponibilità giuridica dei titoli, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista, e non il mero detentore materiale.
La Corte osserva che, quanto al Comune, in assenza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. A conferma richiama l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni sociali ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione. Da ciò deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
In coerenza con tale ricostruzione, i giudici rilevano che il conto va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario e dunque non legittimato, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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