Responsabilità erariale per sviamento di finanziamento garantito (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 182 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per lo sviamento del finanziamento garantito dallo Stato ai sensi del d.l. n. 23/2020, convertito con la l. n. 40/2020, la sola condotta di distrazione delle somme dal vincolo di destinazione non basta a fondare l’azione risarcitoria quando la garanzia pubblica non sia stata escussa e l’Erario non abbia subito alcun esborso. Poiché lo schema legale del mutuo di scopo con garanzia pubblica rende operativa la garanzia solo in caso di inadempimento dell’obbligazione restitutoria, la violazione dell’obbligo di destinare le somme resta circoscritta al rapporto civilistico con l’istituto finanziatore. In assenza di deminutio patrimoniale attuale e concreta, il danno del Ministero è meramente ipotetico e difetta l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., rilevabile d’ufficio. La domanda è pertanto inammissibile, pur restando ferma la giurisdizione della Corte dei conti.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società in accomandita semplice, il socio accomandatario e quello accomandante, quest’ultimo quale amministratore di fatto, chiedendo la condanna solidale a titolo di dolo per euro 90.000,00 in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy. La società aveva ottenuto nel giugno 2021 un finanziamento di euro 98.500,00 assistito dalla garanzia del Fondo centrale per le PMI, concesso ai sensi del d.l. n. 23/2020 per esigenze di liquidità legate all’emergenza pandemica.
Secondo l’atto di citazione, i convenuti avevano dichiarato nella domanda di voler destinare le somme al pagamento dei fornitori, degli stipendi e al supporto al circolante; una parte rilevante delle risorse era invece transitata, con due giroconti, sui conti personali dei soci ed era stata impiegata nell’acquisto speculativo di titoli bancari. I convenuti hanno contestato la pretesa, sostenendo che i trasferimenti rimborsavano prestiti infruttiferi erogati dai soci nel 2017 e che la società disponeva di un fido capiente; hanno inoltre eccepito l’assenza di danno effettivo, essendo il finanziamento in regolare ammortamento con un capitale residuo di euro 44.039,77.
La Motivazione della Corte
La Sezione, pur ribadendo la propria giurisdizione sulla fattispecie, ha deciso il giudizio in base alla ragione più liquida, incentrata sulla carenza di interesse ad agire. Ha ricostruito il quadro normativo: il finanziamento, ancorché erogato da un istituto bancario, è inserito in una disciplina pubblica cogente e integra una forma di aiuto pubblico indiretto, con un vincolo di destinazione tassativo fissato dall’art. 1, comma 2, lett. n), d.l. n. 23/2020.
Da qui il riconoscimento di un rapporto di servizio in senso lato tra beneficiario e Stato. Tuttavia, la Corte ha nettamente distinto il piano della giurisdizione da quello delle condizioni dell’azione, richiamando il principio per cui gli argomenti sull’unitarietà dell’operazione e sul collegamento negoziale valgono a fondare la competenza del giudice contabile, non a dimostrare l’utilità concreta della domanda.
Applicando l’art. 100 c.p.c., esteso al processo contabile dall’art. 7, comma 2, c.g.c., il Collegio ha verificato che la vicenda si colloca nella fase anteriore all’attivazione della garanzia pubblica. Lo schema legale prevede due rapporti distinti: il mutuo di scopo tra impresa e finanziatore e la garanzia accessoria dello Stato, che diventa operativa solo in caso di inadempimento dell’obbligazione restitutoria.
Nel caso concreto il finanziamento è in corso di regolare restituzione e nessuna escussione è avvenuta: il Ministero non ha erogato alcun contributo né ha subito alcun detrimento patrimoniale. Il paventato danno è quindi solo ipotetico e non attuale, e non emerge alcuna utilità pratica conseguibile tramite il processo.
La Sezione ha inoltre chiarito che un eventuale accoglimento condurrebbe a una duplicazione della restituzione, già in parte avvenuta verso l’istituto erogatore, e ha preso le distanze da quegli approdi che quantificano il danno in via equitativa facendolo coincidere con l’intero finanziamento. La domanda è stata così dichiarata inammissibile per carenza di una condizione dell’azione, con esclusione del rimborso delle spese difensive ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 174/2016, non versandosi in ipotesi di proscioglimento nel merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.