Nessuna qualità di agente contabile dopo la caducazione della legge regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 108 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale che qualifica come agenti contabili gli amministratori e i sindaci delle società a partecipazione regionale preclude ogni affermazione della relativa qualità in capo al soggetto convenuto in giudizio di conto. La legittimazione passiva nel giudizio di responsabilità per resa del conto presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto, che spetta ai soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio, non ai componenti degli organi di controllo della società partecipata. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio per difetto di legittimazione passiva, restando l’amministrazione tenuta a garantire la resa del conto da parte del soggetto effettivamente legittimato.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto dell’esercizio 2022 del consegnatario delle quote di partecipazione di una Regione in una società per azioni a partecipazione regionale. Il magistrato istruttore, con la relazione di irregolarità, ha prospettato la improcedibilità della gestione rilevando due profili: l’assenza di una valida parifica del conto, per difetto di sottoscrizione digitale della dichiarazione di conformità apposta sul decreto dirigenziale, e il difetto della qualità di agente contabile in capo al convenuto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024.
Fissata l’udienza con decreto presidenziale, il giudizio è stato discusso alla presenza del solo Pubblico Ministero, che ha concluso come da verbale. Nessuno è comparso per il convenuto né per l’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto dell’assenza di un valido atto di parifica. Sul punto ricorda che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., e che la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924.
La decisione si concentra poi sulla legittimazione passiva. Dagli accertamenti istruttori risulta che il convenuto rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale della società partecipata. La relativa qualificazione come agente contabile derivava dall’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Il Collegio illustra la ragione del contrasto: la disposizione regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società, e anzi impossibilitati ad averne per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo delle medesime società. Ciò collide con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto e, per le partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. Sono richiamati, tra gli altri, l’art. 20, lettera c), l’art. 29, l’art. 32 e l’art. 178 del R.D. n. 827/1924, l’art. 9, comma 2, TUSP, d.lgs. 175/2016 e l’art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016.
Caducata la norma regionale, non può più affermarsi la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né la si può recuperare sul piano dell’agente contabile di fatto, difettando il maneggio. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile. La Corte precisa che tale declaratoria non definisce il merito della regolarità della gestione: il conto dovrà essere reso dal soggetto diverso che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni, con l’amministrazione tenuta ad acquisirlo e parificarlo, ferme restando le competenze della Procura erariale in caso di inadempimento.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della natura officiosa del giudizio, della definizione su questioni pregiudiziali e della mancata costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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