Cumulo gratuito non estende il sistema retributivo alla quota di pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 43 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi maturati presso gestioni previdenziali diverse, disciplinato dall’art. 1, comma 239, legge n. 228 del 2012 e ampliato dall’art. 1, comma 195, legge n. 232 del 2016, costituisce istituto distinto e alternativo rispetto alla ricongiunzione e alla totalizzazione, finalizzato al conseguimento del diritto a un’unica pensione senza incidere sulla misura della stessa. La disciplina del cumulo gratuito abilita al godimento del trattamento ma non modifica il sistema di calcolo delle singole gestioni, preservato dal comma 245: resta fermo il pro-quota in relazione alle anzianità maturate in ciascuna gestione. Ne consegue che uno stesso periodo contributivo non può essere valorizzato in due gestioni, né il cumulo può estendere la platea dei destinatari del sistema retributivo. Il ricorrente che abbia scelto il cumulo non può pretendere di utilizzare il medesimo periodo ad altro titolo, salvo rinuncia all’istituto.
Il Fatto
La ricorrente, già docente di ruolo nella scuola primaria, collocata in quiescenza dal 31.8.2022 per pensione anticipata, agiva nei confronti dell’INPS chiedendo la disapplicazione dei provvedimenti di trasformazione da provvisoria a definitiva della pensione e di rigetto dell’istanza di computo dei servizi resi alle dipendenze dello Stato dal 01.02.1982 al 31.12.1987, prestati come supplente con contribuzione versata alla gestione privata.
La pretesa era il riconoscimento del diritto alla valutazione di quei periodi ai fini della quota retributiva pensionistica, con riliquidazione del trattamento. L’INPS, costituendosi, eccepiva la tardività dell’istanza di computo, presentata quando la ricorrente era già titolare di pensione, e la già avvenuta valorizzazione dei periodi in regime di cumulo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Giudice dà atto che l’INPS non ha depositato il fascicolo amministrativo e che la ricorrente ha omesso di provare le notifiche, ma ritiene la causa decidibile in applicazione del principio della “ragione più liquida”, privilegiando il motivo suscettibile di definire il giudizio per evidenti ragioni di economia processuale.
Il thema decidendum è circoscritto al mancato riconoscimento, ai fini della quota retributiva, dei periodi di supplenza richiesti con istanza del 25.10.2022 e rigettati con il provvedimento INPS del 1.6.2023. Non è in contestazione il computo del medesimo periodo ai fini del cumulo gratuito, espressamente riconosciuto dall’Istituto.
Il ricorso è infondato. La giurisprudenza contabile, richiamata anche dalla Corte costituzionale n. 147/2017, qualifica il cumulo gratuito come nuova garanzia per i soggetti con contribuzione frammentata, alternativa alla ricongiunzione (legge n. 29/1979) e alla totalizzazione (d.lgs. n. 42/2006). Il computo unitario di periodi maturati presso gestioni diverse è funzionale al conseguimento di un’unica pensione, senza ridondare sulla misura.
La novella del 2016 ha inciso solo sul comma 239, ampliando la platea dei destinatari, senza toccare le modalità di calcolo. Il comma 245 preserva i sistemi di calcolo delle singole gestioni in relazione alle anzianità maturate e alle rispettive retribuzioni di riferimento, escludendo la possibilità di valorizzare lo stesso periodo in gestioni diverse.
Ne deriva che l’INPS ha correttamente applicato il sistema di calcolo misto alla quota a proprio carico, non avendo la ricorrente maturato diciotto anni di anzianità contributiva nell’assicurazione obbligatoria alla data del 31.12.1995. Il Giudice esclude che la modifica normativa possa estendere la platea dei destinatari del sistema retributivo. La ricorrente avrebbe dovuto rinunciare al cumulo per valorizzare il medesimo periodo ad altro titolo, rinuncia non intervenuta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese legali liquidate in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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