Errore diagnostico del radiologo e responsabilità per danno erariale indiretto (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 101 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, la mancata diagnosi di una lussazione posteriore della spalla, in presenza di un referto di Pronto soccorso che segnala dolore e deformazione dell’articolazione, integra colpa grave dei sanitari, tenuti a disporre accertamenti di secondo livello come la TAC o la risonanza magnetica. Il nesso eziologico tra condotta omissiva e pregiudizio è accertato quando le consulenze concordano nel ritenere che una diagnosi tempestiva avrebbe consentito la riduzione incruenta, evitando gli esiti invalidanti permanenti. La ripartizione del danno tra i sanitari non è necessariamente paritaria, dovendosi valorizzare il diverso apporto causale: l’erronea refertazione del radiologo, che ha condizionato la successiva valutazione dell’ortopedico, giustifica una quota maggiore a suo carico. Il danno risarcibile va contenuto nei limiti dell’effettivo esborso documentato dall’azienda sanitaria e può essere ridotto in applicazione del potere riduttivo.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria ha citato in giudizio due dipendenti dell’ospedale di Sarzana, un ortopedico e un radiologo, per l’accertamento della responsabilità per danno erariale indiretto inferto all’Azienda sanitaria locale n. 5 “Spezzino”. Oggetto della contestazione è il risarcimento che l’azienda ha corrisposto a una paziente, liquidato in forza di ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale della Spezia, per gli esiti di una lussazione posteriore della spalla destra non diagnosticata in occasione dell’accesso al Pronto soccorso del 7 maggio 2011, a seguito di caduta sul luogo di lavoro.
La donna fu presa in carico con diagnosi di sola frattura composta diafisaria prossimale dell’omero e trattata con bendaggio. La lussazione fu accertata solo con risonanza magnetica del 5 luglio 2011, quando ormai era divenuta inveterata e richiese un intervento di riduzione cruenta, con necrosi parziale della testa omerale e grave limitazione funzionale dell’arto. La Procura ha ascritto la condotta ai due convenuti come causa efficiente del danno. Il radiologo non si è costituito; l’ortopedico ha eccepito l’assenza di colpa grave, l’errata quantificazione del danno, il concorso di responsabilità di altri medici e il concorso di colpa dell’azienda.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto non costituito, a norma dell’art. 93, comma 5, c.g.c., e ha ritenuto la domanda parzialmente fondata. Il collegio ha dato rilievo alle concordanti conclusioni delle consulenze tecniche, che hanno ricondotto il maggior danno alla mancata tempestiva diagnosi della lussazione, e ha reputato accertato il nesso eziologico, peraltro non contestato dal convenuto costituito.
La difesa dell’ortopedico fondava l’esclusione della colpa grave sulla rarità della lussazione posteriore e sull’elevata incidenza dei misconoscimenti. Il collegio ha respinto l’argomento, osservando che proprio la notoria frequenza delle mancate diagnosi avrebbe dovuto indurre i sanitari, in presenza del quadro emergente dal referto, a disporre accertamenti strumentali e clinici più approfonditi. Il referto di Pronto soccorso indicava dolore al braccio e alla spalla e una deformazione dell’articolazione, indice clinico della lussazione, circostanza che avrebbe dovuto far sorgere il dubbio che il trauma avesse interessato anche la spalla.
Il collegio ha richiamato la manualistica corrente, secondo cui occorre sospettare la lussazione posteriore quando il paziente presenta dolore, tiene il braccio addotto e non può extraruotarlo, e i reperti radiografici, pur con proiezioni specifiche, non si rivelano dirimenti nei casi dubbi, essendo necessarie immagini di secondo livello come la TAC o la risonanza magnetica. Le conclusioni dei consulenti, circa la presenza di segni indiretti di lussazione nelle radiografie e la loro non ignorabilità, hanno confermato la sussistenza della colpa grave per negligenza e imprudenza.
Quanto alla ripartizione, la Corte ha ritenuto che il danno non potesse essere diviso in parti uguali, poiché sul mancato riconoscimento ha inciso con maggiore efficacia causale l’operato del radiologo, la cui erronea refertazione della sola frattura omerale ha condizionato la successiva valutazione dell’ortopedico. Ha quindi posto a carico dell’ortopedico due terzi del danno e del radiologo un terzo. Il danno risarcibile è stato contenuto nell’importo di euro 100.098,47, documentalmente provato come effettivo esborso, e ridotto del 30% in applicazione dell’art. 52, capoverso, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, per l’emendabilità dell’omissione da parte dei medici dei controlli successivi, almeno fino alla terza settimana dall’evento traumatico.
Nota della Redazione
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