Estinzione del processo contabile per mancata riassunzione dopo sospensione (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 19 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contabilità pubblica, quando il provvedimento di sospensione del processo non fissi l’udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere la fissazione d’udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, ai sensi dell’art. 107, comma 1, cod. giust. cont. La mancata riassunzione nel termine determina l’estinzione del processo, che opera di diritto e va dichiarata con sentenza ex art. 111, commi 1 e 4, cod. giust. cont. La declaratoria di estinzione fa venir meno le misure cautelari eventualmente disposte e esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente, partecipata a socio unico da una Regione, ha impugnato davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti la rettifica dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, adottata dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale. La società deduceva di essere stata indebitamente inclusa tra le amministrazioni pubbliche ai fini del SEC/2010, con conseguenti ricadute sugli obblighi di contenimento della spesa.

Il giudizio è stato sospeso in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea su questioni pregiudiziali sollevate dalle stesse Sezioni riunite con due ordinanze del giugno 2021. Dopo la pubblicazione della sentenza europea, nessuna parte ha riassunto il processo, e il Presidente ha fissato l’udienza in camera di consiglio per la dichiarazione di estinzione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite ricostruiscono il quadro processuale. Il precedente provvedimento aveva sospeso il giudizio “nelle more della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea” della decisione della Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali. La Corte di giustizia si è pronunciata il 13 luglio 2023 e la sentenza è stata pubblicata nella G.U. UE dell’11 settembre 2023.

Da quel momento decorre il termine per la riassunzione. L’art. 107, comma 1, cod. giust. cont. stabilisce che, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere, entro tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, la fissazione d’udienza al giudice, che provvede con decreto. Il termine è espressamente perentorio.

Nel caso in esame, la società ricorrente non si è costituita né ha depositato memorie, e nessuna parte ha chiesto la prosecuzione del giudizio nei tre mesi successivi alla pubblicazione. La Corte rileva che l’incombente non è stato assolto e che la fattispecie di cui all’art. 107, comma 1, cod. giust. cont. risulta integrata.

Ne consegue l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111, comma 1, cod. giust. cont., secondo cui il processo si estingue qualora le parti cui spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L’estinzione opera di diritto e va dichiarata con sentenza, come prescrive il comma 4.

La declaratoria di estinzione determina la caducazione delle misure cautelari in precedenza disposte con la sentenza/ordinanza n. 24/2021, venendo meno il processo che le aveva giustificate. Il Collegio è inoltre esonerato dal provvedere sulle spese di giudizio, non essendovi una parte soccombente in senso proprio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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