Cessazione della materia del contendere su indennità una tantum e soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 225 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, l’integrale soddisfazione dell’interesse del ricorrente, sopravvenuta nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente pronuncia di mero accertamento della sopravvenuta carenza di interesse. La definizione del giudizio in tali termini non esime il giudice dalla regolazione delle spese processuali. Queste ultime vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, dovendosi valutare l’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza della condotta satisfattiva della parte resistente. Ne consegue che l’ente previdenziale, che ha dato luogo al processo con il proprio inadempimento, va condannato alla refusione delle spese in favore del difensore antistatario, nella misura liquidata secondo i parametri ministeriali vigenti. In materia di dati personali, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possono essere pubblicati, anche in caso di inserimento della sentenza nelle banche dati e di diffusione via web.
Il Fatto
Un appuntato dell’Arma dei Carabinieri, titolare di pensione ordinaria, aveva ottenuto dal Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, con diritto all’indennità una tantum pari a quattro annualità di ottava categoria e quantificazione monetaria in poco meno di ottomila euro. Il fascicolo pensionistico era stato trasferito all’INPS, gestione ex INPDAP, per la liquidazione dell’importo.
Nonostante i solleciti, l’istituto non aveva dato corso al pagamento. Il ricorrente ha quindi promosso giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per ottenere la condanna dell’ente alla liquidazione della somma, oltre interessi legali e rivalutazione. L’INPS, costituendosi, ha documentato di avere posto in liquidazione l’importo richiesto, comprensivo degli accessori di legge e al netto dell’imposta.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio sono stati disposti due brevi rinvii, richiesti da entrambe le parti per verificare l’effettivo accreditamento delle somme. All’udienza conclusiva i difensori, dato atto dell’integrale soddisfazione dell’interesse del ricorrente, hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Giudice ha preso atto della comune richiesta e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’interesse azionato è stato integralmente realizzato nel corso del processo.
Sul punto delle spese, le posizioni delle parti erano divergenti: la difesa del ricorrente ha insistito per la liquidazione, mentre la difesa dell’INPS ha chiesto la compensazione. La Corte ha applicato il principio della soccombenza virtuale, secondo cui la regolazione delle spese prescinde dall’esito formale del giudizio e va parametrata alla situazione che si sarebbe determinata senza l’attività satisfattiva della parte resistente.
Poiché l’ente previdenziale aveva dato causa al processo con il proprio inadempimento, l’INPS è stato condannato alla refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, liquidate in euro 1.865,00 secondo i parametri del DM n. 55/14 aggiornato al DM n. 147/22, oltre accessori di legge se dovuti.
Da ultimo, il Giudice ha richiamato l’art. 22, comma 11, d. Lgs. n. 101/2018, applicabile dal 19.9.2018, secondo cui i dati relativi allo stato di salute non possono essere diffusi, indipendentemente da apposita istanza dell’interessato, in virtù del rinvio alle disposizioni del d. Lgs. n. 196/2003. Ne consegue l’oscuramento delle generalità del ricorrente e il divieto di pubblicazione nelle banche dati e di diffusione via web della sentenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.