Riliquidazione pensione militare con aliquota 2,44% per anno utile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 563 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 spetta al personale militare cessato dal servizio con oltre vent’anni di anzianità utile ai fini previdenziali. Esso va riconosciuto anche a chi, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità inferiore a quindici anni. La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, applicando l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Non è pertanto invocabile l’aliquota del 44%, riservata a chi al 31 dicembre 1995 possedeva almeno quindici anni di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare titolare di trattamento pensionistico, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, invocando l’aliquota di rendimento del 44%, oltre rivalutazione e interessi. Ha dedotto di aver maturato al 31 dicembre 1995 sedici anni e due mesi di servizio utili.
L’INPS, pur ritualmente destinatario della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, non si è costituito in giudizio. La questione è quindi approdata alla decisione del giudice contabile in contumacia dell’Istituto.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente dichiarato la contumacia dell’INPS, non costituitosi nonostante la regolare notifica del ricorso e del provvedimento di udienza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha richiamato le pronunce delle Sezioni riunite che hanno individuato i due requisiti del beneficio: la cessazione dal servizio con un’anzianità superiore a vent’anni e la presenza, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità di servizio, anche inferiore a quindici anni.
La sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra quindici e diciotto anni. La successiva sentenza n. 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio spetta anche a chi al 31 dicembre 1995 presentava un’anzianità inferiore a quindici anni. Entrambe hanno precisato che il beneficio va liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità maturato sino a quella data.
La Corte ha inoltre rilevato che l’INPS si è adeguato a tali principi con le circolari n. 107 e 199 del 2021, fornendo indirizzi agli uffici periferici per la riliquidazione dei trattamenti in godimento. Sussiste dunque il diritto alla riliquidazione secondo i principi delle Sezioni riunite.
Alle somme spettano interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., senza cumulo, con rivalutazione dovuta solo per la parte che sopravanzi gli interessi legali. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Istituto resistente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto al ricalcolo con l’aliquota del 2,44% dalla data di collocamento in congedo.
Nota della Redazione
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