Cessazione materia del contendere e spese alla previdenza pubblica (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 193 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, non potendosi configurare né una pronuncia di merito sul diritto fatto valere né un provvedimento di rigetto. Quando l’amministrazione previdenziale abbia adempiuto solo in pendenza di lite, senza allegare ragioni idonee a giustificare il ritardo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude la condanna alle spese del giudizio. Il criterio della soccombenza virtuale giustifica la refusione delle spese in favore della parte che ha dovuto attivare la tutela giurisdizionale per ottenere quanto le spettava. La liquidazione avviene con distrazione in favore del procuratore antistatario che abbia anticipato le spese e non riscosso i compensi.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia, ha adito la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione della pensione. La domanda muoveva dal presupposto che la prima quota di pensione dovesse essere calcolata sulla retribuzione annua dell’ultimo giorno di servizio, corrispondente al tempo pieno, e non sulla retribuzione percepita per il rapporto a part-time in essere alla data di cessazione. La differenza richiesta ammontava a euro 7.138,91 annui lordi, con interessi e rivalutazione.

Costituendosi in giudizio, l’INPS ha dichiarato di aver provveduto a riliquidare la pensione, attribuendo correttamente all’atto della cessazione l’ultimo stipendio nella misura intera full-time. L’Istituto ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. All’udienza la difesa della ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese; l’INPS ha ribadito la richiesta di compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico prende atto che il contenzioso è venuto meno per effetto della riliquidazione operata dall’Istituto e ravvisa le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. La pronuncia non investe quindi il merito della pretesa sostanziale, ormai soddisfatta in via amministrativa.

Il nodo si sposta sul regime delle spese. La ricorrente insiste nella condanna e deposita la relativa nota. Il Giudice osserva che dagli atti risulta come l’INPS fosse stato più volte sollecitato a procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

L’Istituto, adeguandosi soltanto nella fase contenziosa, non ha addotto ragioni idonee a giustificare il ritardo nell’adempimento della richiesta. L’assenza di una giustificazione del ritardo fonda il giudizio di soccombenza virtuale e conduce alla condanna dell’INPS alla refusione delle spese del giudizio.

La liquidazione è effettuata secondo il dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avendo la difesa dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi. L’importo complessivo liquidato è di euro 1.200,00 per diritti e onorari, oltre agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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