Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 331 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. In presenza di tale sopravvenienza, il giudizio si estingue e le spese di lite si regolano secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente, in quiescenza dal 1° agosto 2012, già dipendente di una università siciliana in servizio presso una azienda ospedaliera universitaria ed economicamente equiparato al dirigente ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979, ha impugnato la nota con cui l’INPS aveva riliquidato con il sistema misto il trattamento pensionistico in misura ridotta rispetto a quella risultante dalla retribuzione certificata.
Ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione, con liquidazione della misura annua lorda indicata e corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS, costituendosi, ha chiesto un rinvio al fine di procedere al pagamento sulla base del modello PA04 evocato dalla controparte.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rilevato che l’INPS, con note del 2 luglio 2024, ha dedotto e documentato di aver proceduto al pagamento e alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Il ricorrente, con note del 1° luglio 2024, ha confermato l’avvenuto soddisfacimento delle proprie richieste. Entrambe le parti hanno concordemente chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, pur insistendo il ricorrente per la condanna alle spese.
Richiamando il principio espresso da Cass. civ. n. 6909 del 20.03.2009, il giudice ha affermato che la pronuncia di cessazione presuppone il venir meno dell’interesse ad agire in capo a chi ha proposto la domanda, quando la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato.
Nel caso concreto, la riliquidazione intervenuta in corso di causa ha eliminato ogni residuo contrasto tra le parti, così da non residuare alcuna utilità ad una pronuncia di merito. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. Ha osservato che l’INPS ha proceduto alla riliquidazione soltanto nel 2024, con evidente ritardo e senza fornire alcuna giustificazione: il modello PA04 risale al 2016, il ricorrente aveva formulato una prima diffida il 22 gennaio 2021 e un ricorso amministrativo il 6 giugno 2022, ed è stato costretto ad adire la Corte senza alcun riscontro dell’ente in fase amministrativa. L’INPS è stato quindi condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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