Responsabilità medica erariale: rigetto per difetto di prova della condotta causale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 69 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno indiretto derivante da responsabilità medica, la prova della condotta causale contestata al singolo sanitario incombe sulla Procura contabile, secondo il principio dispositivo, e deve essere condotta in termini analitici e puntuali, con valutazione controfattuale secondo il criterio del “più probabile che non”. Non è sufficiente, a fondare la condanna, il ruolo apicale ricoperto dal convenuto, né la mera partecipazione alla vicenda clinica, se non si dimostra quale oggettiva incidenza tali circostanze abbiano avuto sull’insorgenza del danno. Le lacune della cartella clinica, che impediscano di ricostruire la sequenza degli interventi e l’individuazione dei sanitari alternatisi nelle ore critiche, integrano un vuoto probatorio che, per il principio di personalità della responsabilità, preclude l’accertamento della condotta causale e impone il rigetto della domanda. La sentenza civile e la CTU ivi espletata costituiscono elementi di prova liberamente valutabili, ma non vincolano il giudice contabile né lo esonerano dall’autonomo accertamento dei profili propri della responsabilità erariale.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un medico, già dipendente di una azienda sanitaria, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 800.000,00 in favore dell’ASP, oltre accessori. La domanda muoveva dalla transazione intervenuta tra la struttura ospedaliera e i familiari di un minore, a seguito di una sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva riconosciuto la responsabilità dei sanitari per le gravi lesioni riportate dal neonato in occasione del parto, avvenuto nel 1999 in una struttura non dotata di terapia intensiva neonatale.

Secondo la prospettazione attorea, il convenuto, quale ginecologo di guardia all’atto del ricovero della gestante e responsabile del modulo funzionale di patologia ostetrica per le gravidanze ad alto rischio, avrebbe dovuto disporre il trasferimento immediato della paziente presso un centro di terzo livello. Il medico si è costituito eccependo in via preliminare la prescrizione e i limiti soggettivi del giudicato civile, e nel merito contestando la riconducibilità della condotta contestata alla produzione del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di prescrizione, individuando il dies a quo nella data dell’effettivo pagamento dei mandati a favore dei danneggiati e non nell’impegno di spesa assunto dall’azienda. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Riunite n. 14/2011, nel danno indiretto il momento genetico dell’obbligazione risarcitoria coincide con l’emissione del titolo di pagamento al terzo; gli atti endoprocedimentali prodromici non recano alcuna lesività patrimoniale. L’invito a dedurre notificato nel febbraio 2024 è pertanto tempestivo.

Quanto ai limiti soggettivi del giudicato, la Corte ha chiarito che l’accertamento civile non è vincolante nei confronti di chi non fu parte del giudizio, poiché il giudicato fa stato solo tra le parti e la transazione produce effetti limitati ai sottoscrittori. La sentenza civile e la CTU ivi resa costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice contabile, senza alcun vulnus al diritto di difesa, spettando al convenuto contestarle in questa sede.

Nel merito, il punto dirimente è la individuazione della condotta causale. La Corte ha ritenuto che l’impianto accusatorio difetti di specificità: il ruolo di responsabile del modulo funzionale e la circostanza della visita di ingresso o dell’auscultazione del battito fetale non sono di per sé sufficienti, se non si dimostra quale incidenza oggettiva abbiano avuto sull’insorgenza delle complicanze. La Procura avrebbe dovuto provare, in via controfattuale, che il trasferimento in utero avrebbe evitato il danno.

Il Collegio ha attribuito rilievo decisivo alle lacune della cartella clinica, che impediscono di ricostruire la sequenza degli interventi e dei sanitari alternatisi nelle 48 ore critiche. Tale vuoto probatorio, per il principio di personalità della responsabilità, preclude l’individuazione della condotta causale. Inoltre, alcuni elementi militano a favore del convenuto: il tracciato cardiotocografico era stato prescritto, la sua mancata esecuzione è estranea alla posizione del medico, e la stessa CTU ha indicato una concausa esterna — l’estubazione durante il trasporto — quale fattore di elevata probabilità nel determinismo del danno. La domanda, così come proposta, è stata rigettata, con condanna dell’ASP alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *