Escussione del fondo garanzia esclusa senza colpa grave della banca (Corte dei Conti Sez. II App. n. 98 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca che eroga un finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996, gestisce un procedimento disciplinato da norme pubblicistiche e il credito assume carattere pubblicistico a seguito dell’inadempimento del soggetto finanziato. L’istituto di credito è tenuto a valutare ex ante l’ammissibilità del beneficiario e il merito creditizio, ma la sua condotta deve essere apprezzata senza tener conto di elementi emersi successivamente, grazie ad indagini non esigibili in sede istruttoria. La responsabilità amministrativa per colpa grave è esclusa quando l’istruttoria è stata adeguata sulla base della documentazione disponibile e il danno è stato determinato da una condotta ingannatrice del beneficiario, che ha indotto in errore la banca. La carenza di colpa grave, elemento indispensabile della responsabilità, esonera il giudice contabile dalla valutazione del nesso causale e rende superfluo l’esame delle questioni relative alla nozione di colpa grave e al potere riduttivo.
Il Fatto
La Procura contabile aveva convenuto in giudizio la società beneficiaria di un finanziamento di euro 3.000.000,00, garantito al 75% dal Fondo di garanzia statale, il suo amministratore e, in via sussidiaria, la banca finanziatrice, per aver concesso il credito senza adeguate valutazioni. A seguito dell’inadempimento, la garanzia era stata escussa e il Fondo aveva subito una perdita di euro 2.134.511,60. Il giudice di primo grado aveva condannato per dolo l’amministratore, ma aveva rigettato la domanda nei confronti della banca, escludendo la sussistenza del nesso causale e della colpa grave. La Procura regionale ha proposto appello principale avverso l’assoluzione della banca, mentre quest’ultima, totalmente vittoriosa, ha proposto appello incidentale condizionato, reiterando le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione, nonché contestando la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto la riunione degli appelli e, rilevato che l’impugnazione incidentale era stata proposta in via condizionata, ha proceduto all’esame dell’appello principale della Procura. Nel merito, la Corte ha escluso la configurabilità di una condotta contra legem della banca, osservando come il Requirente avesse elencato una serie di norme asseritamente violate senza fornire una specifica dimostrazione delle violazioni, carenza non colmabile dal giudice in virtù del principio iura novit curia. L’istituto di credito aveva svolto, ex ante, una sufficiente valutazione basata sulla documentazione acquisita, senza che emergessero elementi ostativi quali protesti, pignoramenti o crediti scaduti.
La Corte ha valorizzato la finalità del Fondo di garanzia, che opera proprio in favore di soggetti che difficilmente potrebbero accedere al credito, e ha rimarcato che la condotta della banca doveva essere valutata ex ante, senza tener conto delle risultanze emerse dalle complesse indagini della Guardia di Finanza, condotte anche tramite rogatorie internazionali. Le carenze istruttorie evidenziate dalla Procura — come la mancata richiesta della garanzia personale dell’amministratore, non obbligatoria, o la mancata effettuazione di sopralluoghi, mera eventualità contrattuale — non corrispondevano a obblighi di legge né avevano avuto peso decisivo.
Il danno è stato, pertanto, attribuito interamente alla condotta ingannatrice della società beneficiaria e del suo rappresentante legale, già condannato definitivamente per dolo. L’accertata assenza di colpa grave ha esonerato il Collegio da ogni valutazione in ordine al nesso causale e ha reso superfluo l’esame dell’applicabilità della legge n. 1/2026 in tema di nozione di colpa grave e potere riduttivo. Quanto all’appello incidentale condizionato, il rigetto dell’impugnazione principale ha fatto venire meno l’interesse della banca, parte totalmente vittoriosa, a conseguire un’utilità pratica dalla decisione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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