Pensione privilegiata militare esclusa senza rischio specifico del servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 238 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 64, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, è presupposto necessario che l’infermità dipenda da fatti di servizio che ne siano stati causa diretta o, quantomeno, concausa efficiente e determinante. Il rapporto causale o concausale richiesto dalla norma integra una relazione di idoneità del servizio a incidere sull’infermità, con riguardo alle condizioni soggettive dell’interessato e a quelle oggettive di svolgimento del servizio, e sussiste solo quando il servizio abbia inciso in maniera specifica e determinante, assumendo un ruolo tale che, senza di esso, l’infermità non sarebbe insorta o non si sarebbe aggravata (c.d. rischio specifico). Non è sufficiente, invece, che il servizio si ponga in termini di mera occasionalità (c.d. rischio generico). In applicazione dell’art. 2697 c.c., tutti gli elementi relativi ai presupposti del beneficio — l’infermità, i fatti di servizio e il rapporto causale tra essi — devono essere provati dal soggetto che ne richiede il riconoscimento. Il carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o la predisposizione organica non sono di per sé ostativi al riconoscimento, qualora il servizio abbia determinato l’insorgenza o l’aggravamento della malattia.

Il Fatto

Un ex maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, in quiescenza e titolare di pensione di vecchiaia, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della conseguente pensione privilegiata in relazione alle infermità “spondiloartrosi lombosacrale con discopatia L4-L5-S1” e “gastroduodenite cronica”. In via amministrativa le relative istanze erano state respinte, poiché il competente Comitato di verifica aveva giudicato le infermità non dipendenti da fatti di servizio.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza causale e l’ascrizione del quadro morboso alla tabella A, oltre alla condanna delle amministrazioni al pagamento delle prestazioni previdenziali. Nel giudizio si sono costituiti il Ministero e l’Inps, eccependo il difetto di giurisdizione sull’equo indennizzo e contestando nel merito la fondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 64 d.p.r. n. 1092/1973, che subordina il diritto alla pensione privilegiata alla dipendenza dell’infermità da fatti di servizio che ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Su questa base ha ribadito che il nesso causale, da accertare in concreto, non ricorre quando il servizio si colloca rispetto alla patologia in termini di mera occasionalità.

Il giudice ha poi richiamato la consolidata giurisprudenza contabile — citando, tra le altre, la pronuncia della Sezione Puglia n. 358/2020 — secondo cui i fatti di servizio rilevanti sono quegli eventi e circostanze strettamente correlati all’adempimento degli obblighi di servizio che siano stati causa diretta o concausa efficiente e determinante dell’infermità. Ha precisato che il rapporto richiesto dalla norma esprime una relazione di idoneità del servizio a incidere sulla patologia, e che solo il rischio specifico assume rilievo, non essendo sufficiente il rischio generico.

La Corte ha inoltre applicato il principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., ponendo a carico del richiedente la dimostrazione dell’infermità, dei fatti di servizio e del rapporto causale tra essi. In particolare, è onere dell’interessato provare quali profili del servizio espletato, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano assumere un ruolo causale o concausale.

Sul piano istruttorio, il giudice ha valorizzato il parere medico-legale dell’Ufficio medico legale, ritenuto esaustivo, coerente con gli atti di causa e privo di vizi logici. L’accertamento tecnico ha escluso la dipendenza causale o concausale: l’attività svolta, pur con zelo e dedizione, non aveva presentato episodi traumatici riferibili all’apparato osteoarticolare né situazioni oggettive riferibili all’apparato digerente, al di fuori delle normali condizioni di lavoro di un appartenente alle Forze dell’ordine. Le patologie dedotte, inoltre, non costituivano malattie professionali riconosciute per il ruolo, escludendosi ogni automatismo nel riconoscimento del nesso.

Le osservazioni del consulente tecnico di parte, in assenza di specifiche e significative contestazioni rispetto a quanto osservato dal consulente d’ufficio, sono state ritenute non idonee a superare quelle conclusioni. Di conseguenza, le richieste istruttorie sono state respinte perché non rilevanti. Il ricorso è stato respinto e le spese compensate integralmente, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in considerazione della complessità della questione e della presenza in atti di pareri medici contrastanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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