Irregolarità del conto economale e limiti del fondo anticipato negli enti locali (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 43 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’economo comunale è irregolare quando omette di rappresentare, nella colonna delle anticipazioni e dei rimborsi periodici, i mandati di anticipazione del fondo economale e, nella colonna del versamento in tesoreria, la reversale di restituzione della medesima anticipazione. L’omessa rappresentazione di tali poste impedisce la verifica della completezza della gestione di cassa, anche quando l’anticipazione sia stata correttamente restituita entro la fine dell’esercizio e non residuino addebiti a carico dell’agente contabile. La legittimità dell’importo del fondo anticipato va valutata alla stregua del regolamento comunale sull’economato: una determinazione del responsabile del servizio finanziario non è idonea a modificare il tetto fissato dall’organo titolare della potestà regolamentare. Il conto rielaborato e depositato dall’agente contabile, privo di parificazione, non sostituisce quello già iscritto a ruolo, ma può essere valutato come prospettazione diretta a chiarire le poste già contabilizzate.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dall’economo di un Comune della Valle d’Aosta per l’esercizio 2023. Il giudice designato aveva concluso, con relazione di discarico, per il discarico dell’agente contabile. La Procura contabile ha depositato avviso contrario, prospettando tre irregolarità e chiedendo la fissazione dell’udienza.

I rilievi riguardavano: la mancata registrazione dell’anticipazione del fondo economale e della sua restituzione; il rimborso di una spesa di vitto sostenuta in occasione di una trasferta istituzionale; la quantificazione dell’anticipazione. L’agente contabile ha depositato memoria e un conto rettificato, sostenendo la regolarità della gestione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio è stato investito dell’esame del conto ai sensi dell’art. 147, comma 2, c.g.c., a seguito dei rilievi mossi ex art. 146, comma 2, c.g.c. In via preliminare, la Sezione chiarisce che il conto rielaborato e depositato dall’agente contabile non può sostituire quello già depositato ex art. 140 c.g.c. e iscritto a ruolo. La verifica va compiuta con riferimento al conto oggetto di giudizio. Il nuovo documento può tuttavia essere valutato come prospettazione contabile diretta a chiarire la sistemazione delle poste già effettuata, trattandosi di atti coevi all’esercizio e non adottati per sanare irregolarità.

Sulla gestione economale, la Corte richiama l’art. 153, comma 7, TUEL, che configura il servizio di economato come gestione di cassa per spese di ufficio di non rilevante ammontare, e l’Allegato 4/2, punto 6.4, del d.lgs. n. 118/2011, che impone la restituzione dei fondi anticipati per la parte non spesa entro la fine dell’esercizio. Richiama inoltre la propria sentenza n. 2/2021, secondo cui l’anticipazione è una mera partita di giro e il conto deve chiudere in pareggio.

Sul primo rilievo, il conto risulta irregolare: pur apparentemente in pareggio, non riporta i tre mandati di anticipazione per complessivi euro 3.000,00 né la reversale di restituzione della medesima somma. Non emergono però addebiti, avendo l’economo restituito l’anticipazione entro il 31/12/2023.

Sul secondo rilievo, la Corte dissente dalla Procura: la spesa di vitto, comprovata da pezze giustificative, è legittimata dalla deliberazione di Giunta che ha previsto la partecipazione alla trasferta, dove non erano comprese le spese di vitto. Si tratta, per l’esiguità dell’importo, di una minuta spesa d’ufficio, non addebitabile all’agente contabile.

Sul terzo rilievo, l’osservazione della Procura è fondata: l’aumento del fondo ad euro 3.000,00 con determinazione del responsabile del servizio finanziario non è idoneo a modificare il regolamento economale, risalente al 1960 e non adeguato dall’organo comunale titolare della potestà regolamentare. Tale profilo, però, non incide sulla regolarità del conto, involgendo l’organizzazione dell’Ente.

In conclusione, pur in assenza di addebiti, la Corte dichiara l’irregolarità della gestione contabile per le violazioni delle regole sulla rappresentazione degli atti contabili e sul bilanciamento del conto. Non luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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