Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel ricalcolo della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 158 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere, non configurandosi alcun interesse residuo alla decisione. Il riconoscimento in via amministrativa del diritto invocato non esime il giudice dalla valutazione della soccombenza virtuale, che si sostanzia nella fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha posto fine alla lite. Ne consegue che, ove risulti documentato che l’ente previdenziale abbia provveduto solo a seguito dell’instaurazione del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente in assenza del sopravvenuto adempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato con il sistema misto, con attribuzione dell’aliquota del 2,44% ai fini del calcolo della base pensionabile.

Collocato in quiescenza senza poter far valere, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni, il ricorrente ha invocato l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce al personale militare con oltre quindici anni di servizio utile un’aliquota più favorevole rispetto a quella prevista dall’art. 44 del medesimo d.P.R. L’INPS non ha dato riscontro all’istanza di ricalcolo, così il ricorrente ha adito la Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Costituendosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione della prestazione in applicazione della circolare n. 68/2022, con l’attribuzione del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31 dicembre 1995, disponendo l’aggiornamento della rata e la liquidazione delle differenze arretrate con gli interessi legali. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

La Corte rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato luogo alla lite e che la pretesa azionata è stata effettivamente soddisfatta. Non può dunque che prendere atto di tale sopravvenienza e dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Il giudice non si limita però a tale declaratoria. Richiamando il principio della soccombenza virtuale — secondo cui rileva la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione — osserva che dagli atti risulta documentato come l’Istituto previdenziale abbia atteso l’instaurazione del presente giudizio per provvedere al pagamento di quanto dovuto al ricorrente.

Da ciò discende la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo in euro cinquecento e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La cessazione della materia del contendere, dunque, non impedisce il riconoscimento della sostanziale soccombenza dell’ente che abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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