Improcedibile l’appello se l’appellante non compare alle due udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 72 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 196 c.g.c., se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile d’ufficio. La fattispecie della mancata comparizione va verificata con riferimento alla persona del difensore, la cui assenza non è rimediata dalla sola proposizione dei motivi di censura. L’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non richiede istanza di parte.
Il Fatto
Il ricorrente, già soccombente in primo grado davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, propone appello avverso la sentenza n. 247/2022, chiedendone la riforma e, in via subordinata, la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 170, quarto comma, c.g.c., nonché la riforma del capo sulle spese.
L’appello è affidato a due motivi, concernenti la disciplina del trattamento pensionistico e la regolamentazione delle spese. L’INPS non si costituisce nel giudizio di secondo grado. All’udienza del 21 gennaio 2026, constatata l’assenza del difensore dell’appellante, il Presidente dispone il rinvio della trattazione all’udienza del 15 aprile 2026, ai sensi dell’art. 196, primo periodo, c.g.c..
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti affronta anzitutto la posizione processuale dell’INPS, dichiarando la contumacia dell’appellato, non costituito nel grado di appello.
Il Collegio richiama integralmente l’art. 196 c.g.c., che disciplina le conseguenze della mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione. La norma prevede un duplice passaggio: il rinvio a una nuova udienza, con comunicazione a cura della segreteria, e, in caso di ulteriore assenza, la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, adottabile anche d’ufficio.
La Corte verifica in concreto che il difensore dell’appellante non è comparso né all’udienza originaria del 21 gennaio 2026, né alla successiva udienza del 15 aprile 2026, alla quale la causa era stata rinviata. Il dato fattuale è accertato con puntualità e non risulta rimediato da alcuna istanza o attività processuale sostitutiva.
Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, che assorbe ogni valutazione sui motivi di censura e sul merito della pretesa pensionistica. La pronuncia, di natura in rito, non tocca la disciplina sostanziale invocata dall’appellante e conferma la sentenza impugnata.
Sul regime delle spese, la Corte non provvede, in ragione della contumacia dell’INPS e della natura meramente processuale della decisione.
Nota della Redazione
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