Nessuna colpa grave per il tardivo incameramento della fideiussione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 9 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per la mancata o tardiva escussione di una garanzia fideiussoria prestata a corredo di un’offerta in una procedura ad evidenza pubblica, la misura della garanzia è quella fissata dalla lex specialis di gara, vincolante per tutti i partecipanti e prevalente sulla percentuale standard del 2% di cui all’art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, stante la facoltà della stazione appaltante di stabilire un importo superiore nel bando o nell’invito. Il ritardo nell’escussione della polizza integra colpa grave quando il responsabile del servizio, per esperienza pluriennale e conoscenza del disciplinare, avrebbe dovuto cogliere i segnali della mancata volontà dell’aggiudicataria di stipulare il contratto. La buona fede e l’intento di evitare contenziosi non escludono l’addebito, ma possono giustificare la riduzione dell’importo della condanna.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’alienazione all’asta di un terreno comunale, destinato alla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani. Il responsabile del servizio tecnico dell’ente, che all’epoca ricopriva anche la carica di sindaco, disponeva la vendita del diritto di proprietà con il sistema dell’asta pubblica, conclusasi in favore dell’unica offerente. L’aggiudicataria subordinava però la stipula del contratto alla previa costituzione di una servitù di passaggio sul fondo attiguo, salvo poi pretendere la costruzione ex novo di una strada di collegamento e, dopo plurimi rinvii, rifiutare definitivamente di concludere l’acquisto, sostenendo la scadenza della polizza fideiussoria prestata a corredo dell’offerta.

La Procura contabile contestava al responsabile il danno da mancata entrata per l’omesso tempestivo incameramento della cauzione. Il giudice di primo grado riconosceva la colpa grave, contenendo l’addebito, per effetto del potere di riduzione, in una somma pari a poco più della metà di quella richiesta. Il preventuo proponeva appello, contestando la misura della garanzia e l’addebito della colpa.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’appellante censurava la parametrazione del danno al 10% della base d’asta, sostenendo l’applicabilità della minore percentuale del 2% prevista dal codice degli appalti, richiamato negli atti di gara. La Sezione ha respinto la censura, rilevando come ciò che rileva sia la lex specialis di gara, ossia l’insieme delle norme contenute nei documenti che disciplinano il procedimento ad evidenza pubblica, vincolanti per tutti i partecipanti.

L’importo del deposito provvisorio era stato fissato dalla stazione appaltante, prima della gara, nell’avviso pubblico e nel disciplinare, ove si indicava la cauzione nel 10% del prezzo complessivo dell’area. Lo schema tipo ministeriale richiamato consentiva espressamente alla stazione appaltante di stabilire nel bando o nell’invito una percentuale superiore a quella standard del 2%, facoltà concretamente esercitata dall’ente. La Corte sottolinea che l’organo esecutivo, presieduto dall’appellante, aveva formulato l’atto di indirizzo per l’alienazione, recepito dal preventuo nell’avviso pubblico recante la sua firma anche con riferimento alla clausola sulla cauzione.

Nessuno degli interessati aveva mai impugnato la previsione dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, e l’indugio nell’escussione non era stato motivato dalla pretesa illegittimità della clausola. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che le plurime richieste di rinvio dell’aggiudicataria avrebbero dovuto ingenerare nel prevenuto, sin da subito, il sospetto sulla mancanza di volontà di addivenire alla stipula, indirizzandolo verso una celere escussione della polizza o verso un potenziamento delle garanzie a tutela dell’ente.

La Sezione ha escluso ogni contraddittorietà nel percorso del primo giudice, che proprio in ragione della buona fede e dell’intento di conseguire un risultato utile per l’amministrazione aveva limitato la condanna a una somma inferiore a quella richiesta. L’appello è stato quindi rigettato, con conferma della sentenza gravata e condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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