Fatture false per contributi agricoli: intero contributo è danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 7 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici a destinazione rigida vincolata, la percezione di risorse erogate a fronte di spese giustificate da fatture ideologicamente false, attestanti prestazioni di terzi in realtà insussistenti, integra danno erariale per l’intero importo percepito, anche qualora il beneficiario abbia autonomamente realizzato le opere sovvenzionate. L’erogazione presuppone l’effettività del costo sostenuto dal richiedente: se l’onere non è concretamente sopportato, viene meno la ragione stessa della provvidenza. Il termine di 120 giorni di cui all’art. 67, comma 5, del Codice di giustizia contabile ha natura processuale; l’inammissibilità della citazione non consuma il potere d’azione della Procura, che può esercitarlo con nuovo invito a dedurre, nel solo limite della prescrizione. La compensazione con il vantaggio non opera in presenza di condotte contra legem né difetta l’unicità del fatto generatore.
Il Fatto
La Guardia di Finanza di Nuoro, nel settore della Politica Agricola Comune, ha accertato un sistema fraudolento nella percezione di contributi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. La A.R.G.E.A. della Regione Sardegna aveva concesso a una ditta individuale agricola un contributo per la posa in opera di recinzioni e altri interventi accessori, erogato in anticipo e a saldo.
Secondo la ricostruzione accusatoria, le opere sarebbero state realizzate in economia dal beneficiario, mentre otto fatture emesse da un’impresa fornitrice, di importo significativo sul totale delle spese ammesse, risultavano ideologicamente false e relative a operazioni inesistenti. Un agronomo, già condannato con sentenza di questa Sezione, era indicato come ideatore del meccanismo. La Procura Regionale ha quindi citato l’imprenditore e la sua ditta per il danno patrimoniale di oltre centoventimila euro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta le eccezioni pregiudiziali. Le istanze istruttorie della difesa sono ritenute irrilevanti e non decisive: nel fascicolo vi è materiale sufficiente per la ricostruzione dei fatti. L’eccezione di inammissibilità per reiterazione dell’invito a dedurre non ha pregio. Il termine di 120 giorni per il deposito della citazione ha natura processuale, soggetta alla pausa feriale, e nessuna norma ne prevede la decadenza invocata.
La inammissibilità dichiarata nel precedente giudizio produce effetti meramente processuali, senza pronuncia sul merito: non opera il ne bis in idem né si consuma il potere d’azione dell’Ufficio requirente. Il nuovo invito ha anzi garantito la tutela del diritto di difesa, consentendo l’audizione personale non richiesta dall’interessato.
Nel merito, la Sezione condivide la tesi accusatoria. Gli elementi di responsabilità derivano dalle indagini penali e dagli accertamenti bancari, fonte di prova oggettiva. Il materiale acquisito in altro giudizio ben può essere valutato autonomamente dal Giudice contabile, ex art. 116 cod. proc. civ., senza violazione del contraddittorio. La verifica fiscale e la proposta di adesione formulate dall’Agenzia delle Entrate non scalfiscono la contestazione: l’Ufficio non ha controllato analiticamente le fatture e la proposta non risulta accettata né esplica effetti in altri procedimenti.
Quanto alle censure di merito, la Corte afferma che la realizzazione delle opere non esclude la responsabilità: la giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere illecita la percezione di risorse a fronte di fatture false. Il bando, all’art. 8, richiede spese effettivamente sostenute; l’art. 19 prevede la revoca in caso di indicazioni non veritiere. La facoltà di eseguire i lavori in economia avrebbe dovuto essere richiesta preventivamente. L’intero contributo costituisce danno, poiché le fatture false assorbono una quota significativa delle spese ammesse.
Infine, la compensazione ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994 non è applicabile: l’obiettivo pubblicistico non è stato conseguito, essendo venuto meno l’apporto di capitale privato, e manca l’unicità del fatto generatore. La condanna è pronunciata a titolo di dolo, in solido con l’agronomo già condannato.
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Nota della Redazione
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