Soccombenza virtuale e spese di lite nella cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 61 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa azionata non esclude la condanna della parte convenuta alle spese di lite, ove risulti che questa abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento dovuto. La soccombenza virtuale, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, impone di valutare la fondatezza dell’iniziale prospettazione attorea a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione del giudizio: chi ha ragione sostanziale ma ha visto la propria pretesa soddisfatta solo in corso di causa non sopporta le spese della lite che ha dovuto instaurare. La regola opera anche quando la parte pubblica abbia provveduto con proprio provvedimento di riliquidazione, se il riconoscimento del diritto segue e non precede la domanda giudiziale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto e in pagamento presso l’INPS a decorrere dal 23 maggio 2020, ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e con l’adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 in forza del d.P.R. n. 121/2022, oltre arretrati, interessi e rivalutazione.

Il ricorrente aveva inutilmente inviato istanze di ricalcolo all’INPS, senza ricevere riscontro. L’Istituto si è costituito in giudizio deducendo di avere già provveduto con propria determinazione, riconoscendo l’aliquota annua del 2,44% per l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e disponendo il pagamento a decorrere dal rateo di marzo 2026, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con spese compensate. Il ricorrente, preso atto dell’ottemperanza documentata dal cedolino di marzo 2026, ha aderito alla cessazione ma ha rivendicato la condanna dell’Istituto alle spese per soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite: la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta mediante il calcolo degli arretrati e l’aggiornamento del trattamento pensionistico. Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta dalle parti.

La Corte non si limita tuttavia a prendere atto dell’accordo processuale. Richiamando il principio della soccombenza virtuale, secondo cui assume rilievo la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione del giudizio, il giudice verifica se la condotta dell’Istituto previdenziale sia stata o meno conforme al canone di correttezza processuale e sostanziale.

La verifica si fonda su un dato documentale: è provato in atti che l’INPS ha atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il rilievo è dirimente. L’istituto non ha contestato il fondamento della pretesa né ha dimostrato di avere riconosciuto il diritto prima della domanda giudiziale; ha semplicemente riliquidato la posizione quando è stato convenuto in giudizio.

Da qui la condanna alle spese di assistenza legale, liquidate in favore del difensore del ricorrente secondo il dispositivo. La decisione conferma che l’utilità ottenuta attraverso il processo non è neutrale sul piano delle spese: se il soddisfacimento segue l’instaurazione del giudizio e non la precede, la parte che ha dovuto agire per ottenere il riconoscimento del proprio diritto non può essere caricata delle spese sostenute, neppure quando il giudizio si chiude senza una pronuncia di merito.

La motivazione si mantiene entro i confini del principio invocato, senza ricostruire nel dettaglio i criteri di calcolo del trattamento pensionistico né le questioni di merito sottese alle domande: la cessazione della materia del contendere preclude ogni ulteriore accertamento, e la controversia si esaurisce nella regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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