Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per il ritardo della Provincia (TAR Calabria n. 1077 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria accertata e non può limitarsi a contestare la pretesa, dovendo provare, secondo il proprio onere, di avervi dato esecuzione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperare e assegna un termine per l’adempimento, nominando in caso di ulteriore inerzia il commissario ad acta. Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giurisdizionale sia passato in giudicato ed esecutivo e sia stato notificato all’amministrazione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata anche in presenza di un obbligo di facere oltre che di pagamento, ove non sussistano iniquità o cause ostative.
Il Fatto
Il giudice ordinario aveva condannato la Provincia al compimento delle opere necessarie alla messa in sicurezza di un tratto di strada provinciale, al fine di evitare ulteriori danni all’immobile prospiciente, e al pagamento di una somma risarcitoria in favore della creditrice, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato, divenendo esecutiva; il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione. Poiché questa non aveva dato esecuzione al giudicato, la creditrice ha adito il TAR Calabria chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di eseguire le opere e di pagare le somme, con ulteriore condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione del giudicato formatosi sulla decisione del giudice ordinario e dalla mancata prova, da parte dell’amministrazione, di avervi dato esecuzione. Il thema decidendum si concentra sull’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a. e sulla determinazione della misura della penalità di mora richiesta dalla ricorrente.
Secondo il Tribunale, l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione passata in giudicato. Su di essa grava il relativo onere probatorio, non assolto nel caso concreto: l’inerzia non è giustificata né documentata, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione di esecuzione.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento del ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., con declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, detratto quanto già eventualmente corrisposto. Il Collegio assegna all’amministrazione un termine di 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza per l’adempimento.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Tribunale ne afferma l’accoglimento, non risultando iniquità o altre cause ostative. Poiché la condanna ad oggetto riguarda sia un facere sia il pagamento di una somma di denaro, il Collegio ritiene corretto determinarla nella misura di € 25,00 per ogni giorno di ritardo, a far data dal sessantesimo giorno della notificazione della presente sentenza e sino al completo adempimento spontaneo ovvero, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del commissario ad acta.
In caso di perdurante inerzia oltre il termine assegnato, il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto competente per territorio, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del suo Ufficio, che provvederà su apposita istanza della parte ricorrente; il compenso eventualmente spettante al commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio sono poste a carico della medesima amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Nota della Redazione
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