Perdita del grado per rimozione: autonomia del procedimento disciplinare dall’esito penale (TAR Puglia n. 772 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione penale non elide la rilevanza disciplinare dei fatti, stante l’autonomia tra le valutazioni penali e quelle attinenti al rapporto di servizio. La mancata sospensione precauzionale dall’impiego non dequota la gravità delle condotte addebitate, né introduce profili di contraddittorietà o irragionevolezza dell’azione disciplinare. Il termine per la contestazione degli addebiti, a seguito di archiviazione, decorre dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale del provvedimento, e non già dalla risalenza dei fatti materiali. La valutazione della gravità del fatto ai fini della commisurazione della sanzione costituisce espressione di ampia discrezionalità, insindacabile salvo che per evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza, era stato indagato per delitti in un’ampia indagine penale; per uno di essi il GIP aveva disposto l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Nonostante ciò, l’Amministrazione aveva avviato l’inchiesta formale e, all’esito del procedimento, la Commissione di Disciplina lo aveva dichiarato non meritevole di conservare il grado. Il Comandante Interregionale aveva quindi disposto la perdita del grado per rimozione con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa.
Il militare impugnava il provvedimento, deducendo, tra l’altro, la tardività dell’avvio del procedimento, la contraddittorietà rispetto alla mancata sospensione precauzionale e all’intervenuta archiviazione, nonché il difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate le censure. Quanto alla mancata sospensione precauzionale, la decisione rientra in un’ampia discrezionalità e non può ex se dequotare la rilevanza disciplinare delle condotte. L’intervenuta archiviazione, inoltre, se esclude la rilevanza penale dei fatti, non ne elide quella disciplinare, in ragione dell’autonomia tra le sfere di valutazione.
In ordine alla tardività, il Collegio ha chiarito che il termine di cui all’art. 1392 del d.lgs. n. 66/2010 decorre dalla conoscenza integrale del provvedimento di archiviazione e non dai fatti materiali. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva avuto notizia dell’avviso di conclusione delle indagini solo a gennaio 2021 e la contestazione era intervenuta a meno di sessanta giorni dal decreto di archiviazione, quindi entro i termini previsti.
Quanto alla proporzionalità, la valutazione della gravità del fatto è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità. Il provvedimento sanzionatorio era sorretto da motivazione ampia e diffusa, che ricostruiva la vicenda evidenziando la radicale incompatibilità delle condotte con i doveri del militare appartenente a un Corpo di polizia. La sanzione espulsiva è stata quindi ritenuta legittima, in quanto correlata a un fatto di obiettiva gravità che arreca insuperabile vulnus al rapporto fiduciario.
Nota della Redazione
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