Riqualificazione del rapporto di lavoro come subordinato nel visto per lavoro autonomo: è necessaria l’analisi degli indici di subordinazione (TAR Lazio n. 11303 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di visto d’ingresso per lavoro autonomo, la sede diplomatica non può riqualificare il rapporto lavorativo come subordinato sulla base di una mera affermazione apodittica di natura elusiva. La riqualificazione richiede un’accurata analisi degli indici di subordinazione, quali il potere direttivo, di controllo e disciplinare, l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale e l’obbligo di rispetto di un orario predeterminato. In assenza di tali elementi, il rapporto deve considerarsi di lavoro autonomo, eventualmente nella forma attenuata della parasubordinazione ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015, che impone la riqualificazione in termini di lavoro subordinato solo in presenza di prestazioni prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Il diniego fondato su una riqualificazione non motivata è illegittimo per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. L’interesse al riconoscimento di una qualifica professionale ai sensi della legge n. 4/2013 è meramente teorico in assenza di una statuizione amministrativa sul punto.
Il Fatto
Un cittadino britannico, pilota di elicotteri con elevata qualificazione, chiedeva il visto d’ingresso per lavoro autonomo al fine di svolgere l’incarico di “Pilota Istruttore” per conto di una società, in forza di un contratto di prestazione d’opera professionale stipulato per la formazione di allievi piloti. Il Consolato Generale d’Italia a Londra negava il visto, ritenendo che la documentazione presentata non soddisfacesse i requisiti per il visto per lavoro autonomo, dovendo invece essere richiesto un visto per lavoro subordinato.
Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo l’erronea qualificazione del rapporto, la violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 286/1998 e delle disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per irregolarità della procura alle liti, ritenendo la circostanza della sottoscrizione in Italia non specificamente contestata dall’amministrazione. Nel merito, ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ravvisando l’illegittimità del provvedimento impugnato per il carattere apodittico della riqualificazione operata dalla sede consolare.
Il Collegio ha osservato che il contratto di “Incarico di Pilota Istruttore” delineava una prestazione d’opera professionale, specificando le attività richieste ma non presentando gli indici tipici della subordinazione, come il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale o l’obbligo di un orario di lavoro predeterminato. Il ricorrente, in qualità di professionista specializzato, era chiamato a fornire un risultato in autonomia organizzativa e tecnica, nel rispetto delle normative aeronautiche, seppur in coordinamento con la programmazione aziendale.
La Corte ha quindi ricondotto il rapporto alla categoria della parasubordinazione, quale tertium genus tra lavoro autonomo e subordinato. Ha richiamato l’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, precisando che la riqualificazione in termini di lavoro subordinato è imposta unicamente in presenza di “prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”. Tale valutazione, ha aggiunto, può essere compiuta solo all’esito di un’accurata analisi degli indici di subordinazione, che nel caso di specie l’amministrazione aveva completamente omesso.
Il TAR ha invece respinto il terzo motivo, relativo alla lesione del legittimo affidamento, non essendo idonei a ingenerarlo la protocollazione dell’istanza o la richiesta istruttoria, e ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, concernente la qualificazione della professione ai sensi della legge n. 4/2013, per l’assenza di un interesse concreto alla pronuncia. In conclusione, il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento e rinnovo dell’esercizio del potere, fatti salvi i residui margini di valutazione dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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