Ordinanze contingibili: obbligo di messa in sicurezza e disponibilità del bene (TAR Calabria n. 1070 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 a tutela della pubblica incolumità possono prescindere dall’accertamento di specifiche responsabilità e rivolgersi ai soggetti che, in ragione dell’assetto proprietario o possessorio del bene, si trovino nella concreta disponibilità dello stesso e nella fattuale possibilità di intervenire con prontezza. Tali provvedimenti non hanno carattere sanzionatorio, ma ripristinatorio, essendo diretti alla rimozione dello stato di pericolo, con salvezza dell’accertamento successivo delle responsabilità e dei connessi titoli di rivalsa. La condizione di eccezionalità e urgenza va valutata sul piano intrinseco della necessità attuale di intervenire, a prescindere dalla prevedibilità e dalla imputabilità della situazione di pericolo. Il destinatario non deve essere necessariamente il proprietario dell’area.

Il Fatto

Alcuni condomìni di un centro urbano segnalavano al Comune, ai Vigili del Fuoco e all’Azienda sanitaria lo stato di degrado degli spazi esterni pubblici, rappresentando tra l’altro il pericolo di crollo dei muri di contenimento, il dissesto del manto stradale e il ruscellamento delle acque, e chiedendo l’adozione di provvedimenti urgenti in vista del periodo autunnale. Il sopralluogo dei Vigili del Fuoco accertava il pericolo di crollo del muro e i segnali di frana sulla strada sovrastante.

Con l’ordinanza sindacale contingibile e urgente richiamata in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, il Comune ordinava ai condomìni di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza, di depositare la dichiarazione asseverata di avvenuta eliminazione del pericolo e di transennare l’area, con avvertimento che in caso di inottemperanza i lavori sarebbero stati eseguiti d’ufficio con addebito delle spese. I condomìni impugnavano l’ordinanza davanti al giudice amministrativo, deducendo la propria estraneità allo stato di pericolo, la mancanza di motivazione, la sproporzione degli oneri imposti e la proprietà comunale del muro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo di ricorso, incentrato sull’asserita insufficienza dell’accertamento delle responsabilità. La censura è infondata: l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente ben può prescindere dall’individuazione di specifiche responsabilità e rivolgersi ai soggetti che, in base all’assetto possessorio o proprietario, si trovano nella concreta disponibilità del bene e nella possibilità di intervenire con prontezza.

Sul punto il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui per essere destinatari delle ordinanze di messa in sicurezza è sufficiente avere la materiale disponibilità dell’immobile, non essendo necessario esserne proprietari. Il provvedimento non ha carattere sanzionatorio, ma mira unicamente a rimuovere la condizione di pericolo imminente, con salvezza dell’accertamento successivo delle responsabilità e dei titoli di rivalsa.

La condizione di eccezionalità e urgenza, precisa ancora il Collegio, va valutata sul piano intrinseco della necessità attuale di intervenire, a prescindere dalla prevedibilità e persino dall’imputabilità all’Amministrazione stessa della situazione di pericolo. Nel caso concreto la motivazione dell’ordinanza risulta adeguata, fondandosi sul verbale del sopralluogo dei Vigili del Fuoco quanto all’accertamento del pericolo e sulla necessità di rimuoverlo quanto alle attività imposte, evidenziando così la contingibilità e l’atipicità della fattispecie. La proporzionalità è esclusa nel suo difetto, poiché gli interventi si limitavano a opere anche provvisorie, purché idonee a ripristinare la sicurezza.

Il secondo motivo viene respinto sul piano della proprietà: quand’anche il muro costituisse opera di urbanizzazione, l’acquisizione al patrimonio comunale non potrebbe avvenire ipso facto per effetto dell’edificazione, ma richiederebbe adempimenti formali di verifica e trasferimento, nella specie inesistenti. Né la proprietà pubblica potrebbe derivare dalla convenzione urbanistica, in assenza della presa in carico delle opere. Per le stesse ragioni cadono il terzo e il quarto motivo, non essendo dimostrata né la natura di opera pubblica né la proprietà comunale.

Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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