Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta elettronica docenti (TAR Calabria n. 957 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi discendenti da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, anche se emesso da un giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, e ordina l’esecuzione integrale entro un termine assegnato. Qualora perduri l’inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta quale organo dell’esecuzione sostitutiva. I compensi dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Un docente agisce davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. La sentenza, notificata all’amministrazione a dicembre 2023, è passata in giudicato.
Decorso il termine di moratoria senza che l’amministrazione abbia adempiuto, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della pronuncia e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata all’amministrazione tramite posta elettronica certificata, completa di codice fiscale e annualità, in conformità delle istruzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale, ed è passata in giudicato.
Risultato decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica e accertato il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, il ricorso fondato sull’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. è accolto.
Il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura della parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, che provvederà su istanza di parte una volta comunicata l’ulteriore inottemperanza.
Sui compensi dell’attività commissariale il Collegio osserva che essi restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della stessa legge, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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