Azione di ottemperanza per decreto di liquidazione compenso CTU non opposto (TAR Calabria n. 856 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, non opposto nei termini di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002, ha carattere giurisdizionale e acquista valore di giudicato, con conseguente sua azionabilità nel giudizio di ottemperanza. L’amministrazione debitrice ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su decisioni passate in giudicato, salvo prova contraria del pagamento, che costituisce onere della stessa amministrazione. In difetto di prova dell’esecuzione, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia. Gli interessi sono dovuti nella misura indicata dai titoli portati in esecuzione e, ove nulla sia previsto, nella misura degli interessi legali.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Calabria per l’ottemperanza a due titoli esecutivi: la sentenza del Tribunale di Paola con cui l’azienda sanitaria provinciale era stata condannata al pagamento di compensi professionali maturati e arretrati per l’attività svolta negli anni 2009-2012, oltre spese di lite, e il decreto di liquidazione del compenso maturato quale consulente tecnico d’ufficio in un diverso giudizio, posto a carico della medesima amministrazione. Entrambi i titoli sono stati notificati all’amministrazione, che non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato nascente dai suddetti provvedimenti.

L’amministrazione, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio, non deducendo né l’avvenuto pagamento né l’esistenza di fatti estintivi o impeditivi della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, fondata su decisioni giurisdizionali passate in giudicato. La verifica del giudice amministrativo investe, in primo luogo, l’esistenza di un titolo esecutivo azionabile e, in secondo luogo, la persistenza dell’inadempimento nonostante la notificazione.

Con specifico riferimento al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa costante secondo cui tale provvedimento, non opposto nei termini di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002, ha carattere giudiziale ed è suscettibile di acquistare valore di giudicato in caso di mancata opposizione nel termine di legge, con conseguente sua azionabilità nel giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Lazio, sez. II, n. 3884 del 2023 e T.A.R. Sicilia, sez. I, n. 3572 del 2021, nonché, nello stesso senso, TAR Sardegna, sez. II, n. 823 del 2019, Cons. Stato, sez. IV, n. 3368 del 2012 e altre pronunce di merito conformi.

La questione centrale attiene dunque alla natura del decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. e alla sua idoneità a costituire titolo per l’ottemperanza. Il Collegio, aderendo all’orientamento richiamato, qualifica il provvedimento come avente carattere giurisdizionale e, in assenza di opposizione, idoneo a divenire definitivo, così da poter essere portato all’esecuzione dinanzi al giudice amministrativo quando il debitore sia una pubblica amministrazione.

Il Collegio rileva inoltre che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e assegna il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza per l’adempimento. In caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, prevedendo che a scadere del termine, su istanza di parte, questi dia integrale esecuzione ai provvedimenti e corrisponda le spese. Il compenso del Commissario, ove nominato, sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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