Il mancato esame del Documento programmatico di rigenerazione urbana rende illegittimo il diniego di variante al permesso di costruire (TAR Puglia n. 481 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di un titolo edilizio è illegittimo per difetto di istruttoria e carenza di motivazione quando l’Amministrazione oppone la mancata approvazione della deliberazione consiliare, richiesta dall’art. 4, comma 1, della l.r. Puglia n. 36/2023 come condizione per il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall’art. 2, senza valutare la deroga di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tale deroga, infatti, esclude la necessità della deliberazione allorché il Comune abbia già approvato il Documento programmatico di rigenerazione urbana ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 21/2008, che individui specifici ambiti di intervento. Le valutazioni svolte solo in giudizio dall’Amministrazione non possono supplire alla carenza istruttoria del procedimento, risolvendosi in una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un immobile in Lecce, otteneva nel 2021 la voltura di un permesso di costruire rilasciato ai sensi della l.r. Puglia n. 14/2009 per interventi di demolizione e ricostruzione. In data 31.12.2023 presentava istanza di variante in corso d’opera per una sopraelevazione di un piano, richiedendo l’applicazione degli incentivi volumetrici di cui alla l.r. Puglia n. 36/2023, entrata in vigore il 21.12.2023.
Il Comune, con nota del 5 marzo 2024, comunicava i motivi ostativi, tra cui la mancata approvazione della deliberazione consiliare richiesta dall’art. 4, comma 1, della l.r. n. 36/2023. Dopo le osservazioni della ricorrente, il diniego veniva confermato in via definitiva. La società impugnava il provvedimento, deducendo che il Comune non aveva considerato la deroga prevista dall’art. 4, comma 2, della stessa legge, applicabile in quanto il Comune aveva già adottato il Documento programmatico di rigenerazione urbana con delibera del 2019.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che il diniego impugnato non risultava pertinente, poiché le motivazioni si appuntavano sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023, che aveva dichiarato l’illegittimità degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. n. 38/2021, norma però non applicabile al caso di specie, essendo la richiesta di variante fondata sull’art. 2, lett. c), della l.r. n. 36/2023.
Quanto alla dedotta mancata emanazione della deliberazione consiliare di cui all’art. 4, comma 1, della l.r. n. 36/2023, il Collegio ha rilevato che il successivo comma 2 prevede che il riconoscimento degli incentivi non richieda tale deliberazione qualora il Comune abbia già approvato il Documento programmatico di rigenerazione urbana. Tale condizione risultava pacificamente integrata nel caso di specie, sicché il dirigente non poteva limitarsi a opporre la mancata deliberazione, ma avrebbe dovuto valutare la avvenuta adozione del D.P.R.U..
La Sezione ha inoltre ritenuto che le eccezioni formulate dalla difesa comunale in giudizio, relative alla non riconducibilità dell’area agli ambiti di rigenerazione urbana, non trovassero riscontro negli atti del procedimento, configurando una indebita integrazione postuma della motivazione. Tale circostanza, documentalmente contestata dalla ricorrente, avrebbe dovuto formare oggetto di apposito accertamento istruttorio in sede amministrativa.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del diniego e obbligo per il Comune di rideterminarsi sulla istanza all’esito di approfondimenti istruttori e motivazionali. La natura formale della decisione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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