Il payback sui dispositivi medici 2015-2018 non è retroattivo né sproporzionato (TAR Lazio n. 7214 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come convertito, per le annualità 2015-2018 non è in contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 42 e 53 Cost., né con l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU o con la Carta dei diritti fondamentali UE, in quanto persegue la finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e non è sproporzionato dopo la riduzione al 48 per cento delle quote dovute disposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024. La fissazione retroattiva dei tetti di spesa regionali in misura uniforme e pari al 4,4 per cento non lede l’affidamento degli operatori, edotti sin dal 2015 dell’esistenza del tetto nazionale e dell’obbligo di ripiano. Il payback costituisce una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., ma non un tributo in senso stretto, non trovando applicazione l’art. 53 Cost. Il fatturato rilevante è calcolato al lordo dell’IVA, come espressamente precisato dall’art. 9-ter, comma 8, e la mancata distinzione tra fornitura di beni e servizi accessori non è imputabile all’amministrazione.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché l’accordo concluso in Conferenza Stato-Regioni nel 2019 e le successive intese. Con sei motivi di ricorso, la società ha dedotto l’illegittimità degli atti e della normativa primaria sottostante, lamentando la mancata differenziazione dei tetti di spesa regionali, la loro fissazione retroattiva, l’errore nei calcoli e la natura sostanzialmente espropriativa del meccanismo di payback.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso richiamando i propri precedenti su ricorsi sovrapponibili e la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto non irragionevoli né sproporzionate le previsioni sul payback per il periodo 2015-2018. Il Collegio ha evidenziato che la normativa persegue la finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e che l’onere a carico delle imprese è stato ridotto a meno della metà in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 da parte della sentenza n. 139/2024. Quanto alla riserva di legge ex art. 23 Cost., la disciplina individua esplicitamente i soggetti obbligati e l’oggetto della prestazione, rimettendo all’amministrazione la sola attività tecnica di quantificazione.
In ordine alla dedotta retroattività, la Corte ha osservato che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento; lo ius superveniens del 2022 ha reso operative procedure già esistenti. Il TAR ha aggiunto che già dal d.l. n. 78/2015 erano note le quote di ripiano, pari al 40 per cento per il 2015, al 45 per cento per il 2016 e al 50 per cento per il 2017 e il 2018, e che il tetto regionale del 4,4 per cento, applicato in modo uniforme, corrispondeva al limite nazionale già conoscibile dagli operatori. La mancata differenziazione dei tetti in ragione della composizione pubblico-privata dell’offerta sanitaria è stata ritenuta ragionevole, in quanto un tetto differenziato per il passato avrebbe inciso in modo più intenso sulle imprese operanti in alcune regioni.
Il Collegio ha quindi escluso che il meccanismo configuri un prelievo tributario, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta alla quale non si applicano i principi di cui all’art. 53 Cost. La logica “circolare” del contributo, preordinato a ridurre il deficit nel medesimo settore in cui operano le imprese, e la sua finalità di garantire risorse certe per l’acquisto dei dispositivi, ne escludono la natura fiscale.
Da ultimo, il TAR ha ritenuto infondate le censure sui calcoli: la mancata distinzione tra spese per dispositivi e spese per servizi accessori è imputabile alla stessa impresa che avrebbe dovuto fatturare correttamente le prestazioni, mentre il conteggio del fatturato al lordo dell’IVA è conforme all’espressa previsione dell’art. 9-ter, comma 8, e ragionevole in quanto l’imposta costituisce un costo effettivo per l’amministrazione acquirente che non gode del meccanismo della detrazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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