Subappalto e pagamento diretto: irrilevante il nomen dei contraenti privati (TAR Lazio n. 3123 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di subappalto, la qualificazione del contratto prescinde dal nomen iuris utilizzato dalle parti e dipende dalla riconducibilità dell’oggetto alle fattispecie dell’art. 118, comma 11, d.lgs. n. 163/2006. Ai contratti esecutivi dell’appalto principale continua ad applicarsi, ratione temporis, la disciplina del d.lgs. n. 163/2006, non figurando nell’art. 216 d.lgs. n. 50/2016 alcuna disposizione speciale riferita ai subappalti. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante costituisce mera facoltà e presuppone i requisiti di legge e il rispetto della par condicio creditorum, restando escluso in pendenza di procedura concorsuale a carico del subcontraente affidatario.

Il Fatto

La società ricorrente ha eseguito, in favore dell’affidatario di un appalto pubblico di un ateneo romano, la fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per un corrispettivo concordato, nell’ambito di un subcontratto stipulato nel 2019 e ritenuto riconducibile al subappalto. Eseguita la prestazione e rimasta insoluta la richiesta di pagamento rivolta al subcontraente, la ricorrente ha invocato la responsabilità diretta della stazione appaltante, diffidandola al pagamento della somma maturata.

L’ateneo ha riscontrato negativamente la richiesta, escludendo la qualificazione del contratto come subappalto e ogni proprio obbligo di pagamento diretto. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del credito e la condanna dell’amministrazione, oltre al risarcimento in via subordinata. Dopo la conversione del rito, la causa è stata decisa con rigetto integrale delle domande.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla individuazione della disciplina applicabile. Poiché l’appalto principale era stato affidato in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, e non risultando disposizioni speciali dedicate ai subappalti nell’art. 216 di tale codice, la fattispecie resta regolata dall’art. 118 d.lgs. n. 163/2006. Il richiamo al principio tempus regit actum è giudicato fuori fuoco, vertendosi sull’accertamento di un diritto di credito sorto da un contratto tra privati e non sull’esercizio del potere amministrativo.

Sul piano oggettivo, l’art. 118, comma 11, d.lgs. n. 163/2006 qualifica come subappalto qualsiasi contratto con impiego di manodopera, comprese le forniture con posa in opera, se di importo superiore a 100.000 euro ovvero al 2 per cento delle prestazioni affidate. Nel caso concreto il valore del subcontratto risulta inferiore a entrambe le soglie, con conseguente esclusione del credito dall’ambito di applicazione della norma.

Il Tribunale aggiunge una ragione autonoma di rigetto. Pendeva a carico del subcontraente affidatario una procedura concorsuale, con ricorso depositato ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fallimentare. Il pagamento diretto in favore della ricorrente avrebbe violato la par condicio creditorum, dovendo i crediti anteriori alla domanda essere soddisfatti nell’ambito della procedura.

Quanto all’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, la Corte osserva che si tratta di mera facoltà della stazione appaltante, esercitabile solo dopo aver sentito l’affidatario, che nel caso di specie si era opposto al pagamento diretto. Quanto al comma 3-bis, i pagamenti presupponevano le determinazioni del tribunale competente, con autorizzazione che nella specie non risulta.

Infine, la domanda risarcitoria è respinta per assenza del requisito oggettivo della fattispecie aquiliana. L’accertata legittimità dell’operato dell’amministrazione esclude la condotta contra ius e il danno ingiusto, secondo i criteri dell’art. 2043 cod. civ. Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *