Revoca della patente per misura di prevenzione: giurisdizione al giudice amministrativo (TAR Calabria n. 943 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso avverso il provvedimento con cui il Prefetto revoca la patente di guida a seguito dell’applicazione di una misura di prevenzione personale. La revoca ex art. 120 d.lgs. n. 285/1992, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020 che ha sostituito al “provvede” il “può provvedere”, non consegue più automaticamente all’adozione della misura, ma è frutto di una valutazione discrezionale del Prefetto, a fronte della quale il privato è titolare di un interesse legittimo. Il potere deve essere esercitato con una motivazione congrua in ordine agli elementi di fatto da cui desumere il difetto dei requisiti morali e il pericolo per la sicurezza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto gli ha revocato la patente di guida, in conseguenza della sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel comune di residenza. Ha prospettato la violazione dell’art. 120 d.lgs. n. 285/1992 e l’eccesso di potere, lamentando la mancanza di congrua motivazione e il carattere automatico della revoca.
L’amministrazione, costituitasi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. La richiesta di tutela cautelare era stata respinta con ordinanza non impugnata per carenza di fumus boni iuris. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata sul presupposto che la posizione sottesa al procedimento di revoca avrebbe consistenza di diritto soggettivo, incidendo sul diritto di circolare liberamente e investendo l’accertamento di una presupposta pericolosità sociale. Il rilievo è disatteso.
Secondo l’orientamento richiamato, all’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2020, la revoca della patente dopo l’applicazione di una misura di sicurezza personale costituisce frutto di una valutazione discrezionale del Prefetto. Ne deriva che la giurisdizione appartiene al plesso della giustizia amministrativa, venendo in rilievo una posizione di interesse legittimo a fronte di un potere discrezionale, come affermato, tra le altre, dalla stessa Sezione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1280 del 2025).
Nel merito il ricorso è infondato. Il ricorrente sostiene che, dopo la declaratoria di parziale illegittimità del comma 2 dell’art. 120 — nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede” anziché “può provvedere” — la revoca automatica non sia più ammessa e che il Prefetto abbia omesso ogni autonoma valutazione, limitandosi a prendere atto della decisione del giudice penale.
Il Collegio premette che è stata applicata nei confronti del ricorrente la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni e sei mesi. Dalla relazione del Prefetto emerge un elevato grado di pericolosità sociale, desunto dalla gestione, in associazione con altri, di imprese dedite a illecite attività di giochi e scommesse a distanza, con trasferimento fraudolento di valori, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e reimpiego di proventi, in funzione di agevolazione di associazioni di stampo mafioso. Nel 2015 il ricorrente era stato inoltre sottoposto a custodia cautelare per esercizio abusivo di giuoco o scommessa, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso con proiezione transnazionale, illecita concorrenza con minaccia o violenza e truffa.
Su tale compendio il Prefetto ha legittimamente escluso, con giudizio prognostico motivato in modo congruo, il possesso dei requisiti morali richiesti, ravvisando un effettivo pericolo per la sicurezza pubblica. Il provvedimento è espressione di un corretto esercizio della discrezionalità tecnica e risulta sufficientemente motivato in ordine agli elementi di fatto idonei a fondare il giudizio di pericolo. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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