Giudizio di ottemperanza, astreinte esclusa per crisi della finanza pubblica (TAR Campania n. 582 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: oltre al limite della manifesta iniquità, opera l’autonomo limite delle altre ragioni ostative. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono integrare tali ragioni ostative e giustificare il diniego dell’astreinte. Il giudice dell’ottemperanza dispone di ampio potere discrezionale nella verifica delle esimenti e nella determinazione dell’importo.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 162/2025 del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese di lite.
Dopo la notifica del titolo e il decorso del termine di centoventi giorni, il ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata esecuzione, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza è stata notificata all’amministrazione mediante PEC, è passata in giudicato secondo il certificato di cancelleria e risulta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Le statuizioni del titolo risultano inadempiute, non avendo l’amministrazione provato l’esecuzione. Il ricorso è stato quindi accolto e ordine è stato impartito di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese le variazioni di bilancio, a spese dell’amministrazione inadempiente.
La Corte ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento, con obbligo di relazione finale al Tribunale.
Sulla richiesta di astreinte, il Collegio ha richiamato Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014, che ha riconosciuto l’ammissibilità dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione, subordinandola al duplice limite della manifesta iniquità e della sussistenza di altre ragioni ostative. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti giustificare la mancata condanna al pagamento della sanzione. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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