Inammissibili i motivi aggiunti avverso il provvedimento di rigetto non più lesivo (TAR Lazio n. 4091 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I motivi aggiunti sono inammissibili per carenza originaria di interesse quando, al momento della loro notifica, il ricorso originario è già stato definito con sentenza di improcedibilità e l’Amministrazione ha già emanato, all’esito di una nuova istruttoria e di una nuova valutazione degli interessi, un successivo provvedimento di rigetto avente natura di atto di conferma in senso proprio. In tal caso, l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti non potrebbe comunque produrre alcun beneficio per il ricorrente, atteso che il secondo atto, fondato su motivi diversi, resta autonomamente lesivo e non risulta investito dall’impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sulla domanda di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Con successivi motivi aggiunti, notificati il 30 giugno 2025, il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della domanda adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione in data 1° luglio 2024.

Il giudizio introduttivo, tuttavia, era già stato definito con sentenza di improcedibilità del 26 giugno 2025. Inoltre, l’Amministrazione aveva già emanato, in data 27 novembre 2024, un ulteriore provvedimento di rigetto, fondato su motivi diversi rispetto al primo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per carenza originaria di interesse, rilevando che il ricorso originario era già stato definito con sentenza di improcedibilità prima della loro notifica. L’eventuale annullamento del provvedimento del 1° luglio 2024 non avrebbe potuto, quindi, produrre alcun effetto favorevole per il ricorrente, residuando comunque un ulteriore atto di rigetto autonomamente lesivo.

La Corte ha poi qualificato il provvedimento del 27 novembre 2024 come atto di conferma in senso proprio, e non come atto meramente confermativo. A sostegno di tale qualificazione, ha evidenziato che l’Amministrazione, nel motivare il nuovo rigetto, non ha fatto più riferimento al reddito del datore di lavoro, ma ha richiamato altri elementi, quali la mancata prova del pagamento del contributo forfettario e la mancata dimostrazione della presenza ininterrotta sul territorio nazionale. Tale nuova istruttoria e la nuova valutazione degli interessi, secondo la giurisprudenza richiamata, integrano gli estremi della conferma propria, che richiede un riesame sostanziale della posizione.

Proprio la circostanza che il secondo provvedimento si fondasse su motivi diversi e fosse già noto al ricorrente all’atto della notifica dei motivi aggiunti ha condotto il Collegio a ritenere che l’impugnazione del solo primo atto fosse priva di utilità concreta. La pronuncia in rito ha infine determinato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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