Intimazione di pagamento, inammissibili i vizi degli atti presupposti non impugnati (TAR Lombardia n. 3217 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’intimazione di pagamento successiva alla notifica di una cartella esattoriale, tutte le contestazioni concernenti le presupposte cartelle non possono essere fatte valere per la prima volta e direttamente nei confronti dell’atto di intimazione, qualora gli atti presupposti siano divenuti inoppugnabili e abbiano consolidato i propri effetti. Sono, pertanto, inammissibili le censure relative a vizi propri degli atti di accertamento e della cartella, ivi inclusa la questione della prescrizione del credito maturata prima della notifica della cartella e quella relativa alla quantificazione degli interessi, la cui decorrenza e le cui modalità di calcolo trovano la propria fonte negli atti prodromici. La contrarietà del sistema nazionale dei prelievi al diritto eurounitario non impone la disapplicazione di tutti gli atti impositivi e della riscossione, né ne determina la nullità, poiché la disapplicazione è un regime proprio delle norme e non dei provvedimenti amministrativi, non rientrando la violazione del diritto europeo tra le ipotesi tipiche di nullità di cui all’art. 21-septies legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, in qualità di socio solidalmente e illimitatamente responsabile di una società agricola, impugnava l’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 1 marzo 2023, nonché il ruolo emesso dall’AGEA per il prelievo supplementare latte relativo alle campagne lattiere 2005/06, 2006/07 e 2007/08. L’intimazione traeva origine da una cartella di pagamento notificata il 16 marzo 2015, avverso la quale il produttore aveva già proposto ricorso, respinto dal TAR con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava l’istanza di definizione transattiva ai sensi dell’art. 10-ter d.l. n. 69/2023, positivamente riscontrata dall’Amministrazione con la formulazione di una proposta di accordo, chiedendo il rinvio dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’istanza di rinvio, rilevando la mancanza del caso eccezionale di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. I precedenti del Consiglio di Stato richiamati dalla ricorrente riguardavano ipotesi in cui l’istanza transattiva non era ancora stata presentata, mentre nel caso di specie la domanda era già stata formulata e positivamente riscontrata dall’Amministrazione.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per la consolidata giurisprudenza secondo cui le contestazioni concernenti le cartelle presupposte non possono essere fatte valere per la prima volta avverso l’atto di intimazione. Nel caso di specie, la cartella del 2015 era già stata oggetto di sentenza di rigetto, confermata in appello, con conseguente inoppugnabilità delle imputazioni di prelievo e esigibilità delle relative somme.
Il Tribunale ha precisato che tutti i vizi censurati si configurano come vizi derivati da vizi propri degli atti presupposti. Il primo e il secondo motivo, concernenti il difetto di motivazione e il giudicato esterno, sono stati dichiarati inammissibili in quanto attengono alla cartella non impugnata. Analogamente, la questione della prescrizione del credito, sollevata con il terzo motivo, avrebbe dovuto essere fatta valere con l’impugnazione della cartella, essendo ormai preclusa ogni contestazione su vizi dell’atto presupposto.
Quanto ai motivi relativi alla quantificazione degli interessi, il Collegio ha osservato che, trattandosi di attività vincolata, l’obbligo motivazionale è soddisfatto dall’esposizione dell’atto presupposto e dell’entità del debito distinto per capitale e interessi; gli interessi maturati successivamente alla notifica della cartella seguono ex lege e non possono essere contestati in sede di impugnazione dell’intimazione. Le censure di contrasto tra normativa interna e disciplina unionale sono state considerate inammissibili, in quanto attengono agli atti di accertamento e alle cartelle ormai definitive.
Il Tribunale ha infine rilevato come, in ogni caso, la presentazione dell’istanza di definizione transattiva, positivamente riscontrata, potesse determinare una sopravvenuta carenza di interesse, essendo la proposta condizionata alla rinuncia ai contenziosi pendenti. Le spese di lite sono state compensate per la natura della controversia e per le ragioni della decisione.
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Nota della Redazione
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