Verbale d’intesa e autovincolo dell’avviso pubblico: ricorso respinto (TAR Calabria n. 915 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione indice una procedura concorsuale per l’erogazione di contributi, sorge in capo alla stessa un autovincolo al rispetto della lex specialis e dei criteri di valutazione in essa fissati. Tale autovincolo non può essere rimosso né derogato mediante un verbale d’intesa bilaterale sottoscritto con uno dei partecipanti prima del completamento dell’istruttoria. L’intesa così stipulata è nulla ai sensi dell’art. 1418, secondo comma, cod. civ., perché persegue una finalità elusiva della procedura e contrasta con il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Dal verbale nullo non scaturisce alcun vincolo al finanziamento, con conseguente insussistenza dell’inadempimento. È esclusa altresì la responsabilità precontrattuale ex art. 1338 cod. civ., poiché il contraente che avrebbe dovuto conoscere la causa di invalidità è privo del requisito dell’affidamento incolpevole.

Il Fatto

Un Comune calabrese partecipava a un avviso pubblico regionale per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi. Dopo l’ammissione della propria domanda, sottoscriveva con la Regione un verbale d’intesa nel quale l’ente si impegnava a presentare il progetto di fattibilità entro quindici giorni e l’amministrazione regionale ad emettere, al ricevimento della progettazione, il relativo decreto di finanziamento per un importo massimo di € 330.000,00.

La procedura si concludeva con l’approvazione della graduatoria definitiva, che non includeva il progetto del Comune tra quelli finanziabili per insufficienza di risorse. Il Comune chiedeva quindi l’accertamento dell’inadempimento regionale e la condanna all’emissione del decreto di finanziamento o, in subordine, al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale o precontrattuale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di tardività sollevata dal Comune contro la deduzione regionale di nullità del verbale. Il rilievo è tempestivo: nel processo amministrativo non operano preclusioni legate al superamento del termine di costituzione, e la nullità contrattuale è rilevabile anche d’ufficio in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, come dispongono gli artt. 1421 e 1422 cod. civ.

Sul merito, il giudice ricostruisce l’autovincolo discendente dall’avviso pubblico. L’amministrazione che indice una procedura selettiva si vincola alla disciplina della lex specialis, con particolare riguardo alle modalità dell’istruttoria e ai criteri di valutazione. Solo all’esito dell’approvazione della graduatoria definitiva i beneficiari possono essere individuati in modo legittimo. La rimozione dell’autovincolo non può derivare da un atto bilaterale stipulato con uno dei partecipanti, ma richiederebbe una determinazione regionale in autotutela di carattere generale, nella specie mai adottata.

Ne segue che l’intesa persegue una finalità elusiva della procedura concorsuale ed è sorretta da una causa contraria al principio di imparzialità, con conseguente nullità ai sensi dell’art. 1418, secondo comma, cod. civ. Il verbale non può quindi derogare all’avviso né anticipare l’individuazione del beneficiario.

Il Tribunale esclude poi che l’atto integri un accordo sostitutivo o integrativo di provvedimento ex art. 11 l. n. 241/1990, disposizione riferita agli accordi tra amministrazione e privati. Trattandosi di intesa tra due amministrazioni, rileva l’art. 15 l. n. 241/1990, che al comma 2-bis sanziona con la nullità gli accordi privi di sottoscrizione digitale: vizio formale ulteriore che rende il verbale inidoneo a produrre vincoli.

Respinta la domanda principale, il Collegio esamina quella risarcitoria fondata sull’art. 1338 cod. civ. La responsabilità precontrattuale presuppone l’affidamento incolpevole nella validità del contratto. Il concorso di colpa del danneggiato che abbia negligentemente ignorato la causa di invalidità esclude il risarcimento, tanto più quando il vizio derivi dalla violazione di norme imperative, delle quali è presunta la conoscenza. Il Comune, partecipante alla selezione, conosceva l’avviso pubblico e avrebbe potuto percepire l’indisponibilità della procedura. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie e della natura pubblica di entrambe le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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