Concorso a professore ordinario: giudizi analitici e autovincolo sui criteri valutativi (TAR Toscana n. 1528 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter, legge n. 240/2010, che nel verbale preliminare abbia prefissato i criteri di valutazione delle pubblicazioni — ivi compresa la redazione di giudizi analitici per ciascun lavoro e l’utilizzo congiunto di determinati indicatori bibliometrici — è tenuta a rispettare tali criteri, operando un autovincolo procedimentale. La loro inosservanza integra eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione e dell’illogicità, poiché rende non ricostruibile l’iter logico che ha condotto all’attribuzione del punteggio. Ne consegue l’annullamento della fase valutativa dei titoli e, in via derivata, degli atti di chiamata e di nomina in ruolo del vincitore, con rinnovazione della valutazione a opera di una nuova commissione in differente composizione.

Il Fatto

Con decreto rettorale, un’Università bandisce una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario, avvalendosi della riserva prevista dall’art. 18, comma 4 ter, legge n. 240/2010. Alla selezione partecipano sette candidati; cinque vengono scrutinati. La ricorrente consegue un punteggio di 62,5/100, il controinteressato di 81,5/100 e risulta vincitore. Approvati gli atti con decreto rettorale, il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata del vincitore, il Consiglio di Amministrazione l’approva e interviene la nomina in ruolo con decorrenza dal 1° marzo 2026.

La ricorrente impugna gli atti della procedura articolando sette motivi, incentrati sulla carenza dei giudizi analitici, sullo scostamento dai criteri bibliometrici prefissati e sul difetto di istruttoria. L’Università e il controinteressato eccepiscono l’inammissibilità per mancata prova del superamento della prova di resistenza. La questione approda alla quarta sezione del TAR Toscana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare: il distacco tra i due concorrenti è di 19 punti e la ricorrente non ha superato la soglia di sbarramento, ma la censura non investe il merito della valutazione, bensì un difetto assoluto di motivazione a monte. Poiché per le pubblicazioni erano previsti 40 punti e la ricorrente ne ha ottenuti 14,5, residua in astratto un margine sufficiente a colmare il divario.

Nel merito, i motivi secondo, terzo e quarto sono fondati nella parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni. Nel verbale della riunione preliminare la Commissione aveva stabilito che il punteggio di 40 sarebbe derivato da una valutazione globale del corpus, «preso atto dei singoli giudizi analitici redatti per ciascuna pubblicazione». Dai verbali depositati emerge invece solo il giudizio globale, con conseguente violazione del criterio prefissato e difetto assoluto di motivazione.

La Commissione aveva inoltre indicato quali indicatori l’H-index e l’impact factor medio per pubblicazione; ha poi utilizzato, del tutto immotivatamente, il numero totale delle citazioni e l’H-index, discostandosi dal proprio autovincolo. Parimenti pretermessa la «determinazione analitica» dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, con la posizione di primo, ultimo o autore di mezzo.

Ne deriva la sostanziale impossibilità di individuare gli elementi che hanno determinato il punteggio finale. L’annullamento colpisce la fase unitaria e inscindibile della valutazione dei titoli — pubblicazioni, attività didattica e curriculum — e va esteso a tutti e cinque i candidati. Restano salvi i criteri preliminari e le altre attività già svolte. Data la gravità delle violazioni, la nuova valutazione è affidata a una commissione in differente composizione, entro 60 giorni dalla comunicazione. Conseguente la caducazione automatica degli atti successivi, compresa la nomina in ruolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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