Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1807 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando il titolo azionato non sia stato impugnato e sia quindi divenuto definitivo, attestato da certificazione di cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta, munus intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso dell’ausiliario è liquidato con successivo decreto collegiale, con parcella da depositare a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dall’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Nola, sezione lavoro, con sentenza n. 2065/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con accredito dell’importo nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La sentenza era stata notificata all’amministrazione in data 11.11.2024 e non era stata impugnata, come attestato da certificazione della cancelleria del 28.07.2025. Poiché il Ministero permaneva nell’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione, l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con rinvio, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 legge n. 417/1978 e alla circolare ministeriale richiamata, e per le ulteriori spese all’art. 56.
La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, precisandosi che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario è infine tenuto a effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi al decreto, sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
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Nota della Redazione
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