Il giudicato esterno sulla giurisdizione preclude il riesame davanti al TAR (TAR Liguria n. 490 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., si applica anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39, comma 1, c.p.a. La preclusione opera quando è riproposta un’azione tra i medesimi soggetti, avente la stessa causa petendi. Le sentenze sulla giurisdizione, anche diverse da quelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, acquistano autorità di giudicato esterno quando la statuizione sulla giurisdizione, sia pure implicita, si colleghi a una decisione di merito passata in giudicato. Il giudicato così formatosi spiega efficacia preclusiva anche davanti al giudice amministrativo, rendendo inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Il Fatto
Il ricorrente, consigliere regionale della Liguria dal 2010 al 2015, impugnava la delibera con cui l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale aveva respinto la sua istanza di rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute in un procedimento penale, conclusosi con sentenza di assoluzione con formule piene. L’istanza era stata avanzata ai sensi dell’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 7-bis del d.l. n. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015. Il diniego si basava su un conforme parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Il Consiglio Regionale si costituiva con memoria di mero stile e solo in prossimità dell’udienza eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, segnalando che il Tribunale di Genova, con sentenza relativa ad altro contenzioso avente ad oggetto i medesimi fatti, aveva espressamente affermato la propria giurisdizione e respinto l’eccezione di difetto di potestas iudicandi sollevata dalla difesa erariale. Secondo la resistente, la statuizione sulla giurisdizione non era stata oggetto di appello incidentale e su di essa si era formato il giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Ligure ha ritenuto fondata l’eccezione. Ha richiamato il principio del ne bis in idem, applicabile al processo amministrativo ex art. 39, comma 1, c.p.a., per il quale è vietato al giudice pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, quando è riproposta un’azione tra i medesimi soggetti con la stessa causa petendi.
Nel caso di specie, il Collegio ha accertato la piena identità soggettiva e oggettiva tra il giudizio pendente e quello già deciso dal Tribunale di Genova, vertendosi in entrambi i casi sul diritto del ricorrente al rimborso delle spese processuali ai sensi dell’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000. Ha quindi applicato il principio per cui anche le sentenze sulla giurisdizione di giudici diversi dalle Sezioni Unite acquistano autorità di giudicato esterno quando la decisione sulla giurisdizione si colleghi a una statuizione di merito.
Il TAR ha valorizzato un elemento decisivo: nel giudizio definito dal Tribunale di Genova la statuizione sulla giurisdizione non era stata implicita, ma espressa, essendo stata respinta un’apposita eccezione di difetto di giurisdizione. Tale statuizione, non impugnata con appello incidentale, era divenuta definitiva, con conseguente efficacia preclusiva anche nel giudizio amministrativo.
La pronuncia ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, già acclarato con decisione di altra autorità giudiziaria passata in giudicato. La particolarità della controversia ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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