Soccorso istruttorio, clausola sociale e verifica di anomalia nel nuovo Codice appalti (TAR Calabria n. 826 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione del ribasso percentuale nell’offerta economica costituisce errore materiale emendabile, allorché la volontà del concorrente sia ricostruibile con certezza mediante una mera operazione matematica compiuta sugli altri elementi dell’offerta. La clausola sociale di riassorbimento del personale uscente impone un obbligo di comportamento, e non di risultato, dovendo essere armonizzata con la libertà organizzativa dell’imprenditore subentrante ai sensi dell’art. 41 Cost. La verifica di anomalia dell’offerta, disciplinata dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, presuppone gli elementi specifici indicati dalla legge di gara ed è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza. Il controllo sulla congruità del costo della manodopera si distingue dal giudizio di anomalia e non può fondarsi sul solo scostamento dalle tabelle ministeriali.
Il Fatto
La ricorrente, quinta classificata nella procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli uffici giudiziari, impugnava l’aggiudicazione definitiva disposta in favore del raggruppamento collocatosi al primo posto. La procedura era stata indetta tramite la stazione unica appaltante provinciale, con affidamento triennale e opzione di proroga, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente censurava l’attivazione del soccorso istruttorio in favore della terza classificata, il mancato rispetto della clausola sociale da parte della quarta classificata, la difformità delle offerte dell’aggiudicataria e della seconda classificata rispetto alla legge di gara e l’omessa attivazione della verifica di anomalia per il costo della manodopera. L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale condizionato, deducendo l’illegittimità della lex specialis in caso di accoglimento delle doglianze avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, risultando il ricorso infondato nel merito. Quanto al primo profilo, l’offerta della terza classificata indicava il solo importo finale e non la percentuale di ribasso, in violazione del punto 17 del Disciplinare. Il TAR ha richiamato l’orientamento secondo cui l’errore materiale è emendabile quando sia ictu oculi riconoscibile e correggibile senza elementi esterni all’offerta, risultando la volontà negoziale ricostruibile con certezza mediante una mera operazione matematica.
Il Collegio ha valorizzato i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 36/2023, quali criteri interpretativi per comporre il contrasto tra dato formale e dato sostanziale. Ne ha tratto la conferma della legittimità del soccorso procedimentale.
Quanto alla clausola sociale, il punto 9 del Disciplinare imponeva il riassorbimento prioritario del personale uscente, ma in termini elastici. Ad avviso del TAR, l’obbligo non è di risultato bensì di comportamento, dovendo armonizzarsi con l’organizzazione d’impresa del subentrante. La strategia della quarta classificata, fondata sull’impiego di personale con esperienza minima, non è stata reputata incompatibile con la clausola, poiché l’imprenditore conserva la facoltà di selezionare le risorse secondo il proprio modello operativo.
Sulla pretesa difformità delle offerte, il Collegio ha distinto la vigilanza armata, che richiede guardie giurate munite di autorizzazione prefettizia, dal portierato, attività di custodia e reception priva di implicazioni di ordine pubblico. Il punto 13 del Capitolato distingue il piantonamento fisso dal portierato al terzo piano, chiarendo la volontà della stazione appaltante di differenziare i profili professionali. Non si configura pertanto alcun aliud pro alio.
Quanto al mancato svolgimento della verifica di anomalia, il punto 23 del Disciplinare la prevedeva solo per le offerte che avessero superato la soglia dei quattro quinti del punteggio massimo. Il TAR ha escluso che tale criterio contrasti con l’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, che rimette alla stazione appaltante l’individuazione degli elementi specifici. Non essendo state superate le soglie, nessun obbligo gravava sull’amministrazione. Il Collegio ha inoltre ribadito l’autonomia tra verifica di anomalia e controllo sulla congruità del costo della manodopera, nonché l’insufficienza del solo scostamento dalle tabelle ministeriali a fondare dubbi sulla congruità. Il rigetto del ricorso principale ha determinato l’improcedibilità di quello incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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