Saldi ospedalieri e giurisdizione ordinaria sulla quantificazione delle prestazioni (TAR Lazio n. 2646 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la quantificazione dei saldi relativi alle prestazioni rese da un ospedale classificato per una determinata annualità non involge l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale. L’amministrazione resistente, quale controparte contrattuale, si limita a verificare in termini economici le prestazioni rese sulla base di quanto concordato negli accordi che rinviano ai decreti commissariali e ai provvedimenti regionali. La questione, estranea al binomio potere-interesse, si schematizza secondo il binomio obbligo-pretesa e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario ex art. 11, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Un ospedale classificato impugna davanti al giudice amministrativo la determinazione con cui l’azienda sanitaria locale, in esito all’istanza relativa al contributo una tantum di cui alla DGR Lazio n. 304/2021, gli aveva chiesto il pagamento di una somma a titolo di differenza sul saldo 2020. La struttura sanitaria contesta la pretesa creditoria, sostenendo la sussistenza di un saldo attivo in proprio favore per la medesima annualità.

Dopo il ricorso introduttivo la ricorrente estende l’impugnazione, con motivi aggiunti, alla determinazione regionale che definisce i saldi per il 2020. Nel corso del giudizio emergono dubbi sulla giurisdizione, sulla scorta di una pronuncia dello stesso Tribunale relativa a un analogo contenzioso per l’annualità 2019. Le parti depositano memorie e il Collegio, dato avviso a verbale, solleva la questione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che, avuto riguardo al tenore letterale del ricorso, la ricorrente non contesta le regole e i criteri regionali che stabiliscono in astratto come debbano essere calcolati il valore della produzione e il contributo una tantum, ma lamenta l’erroneità del calcolo dei saldi per il 2020 in ragione di una ritenuta non corretta applicazione di quei criteri da parte dell’azienda sanitaria.

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza, secondo cui in tale attività l’amministrazione non esercita un potere amministrativo discrezionale: quale controparte contrattuale, essa si limita a verificare la quantificazione economica delle prestazioni rese, sulla base di quanto concordato negli accordi che rinviano ai decreti commissariali e ai provvedimenti regionali. Vengono richiamate le pronunce dello stesso TAR Lazio, III-quater, n. 16335 del 2024 e n. 10592 del 2025.

Ne consegue che la questione posta è estranea alla dinamica del binomio potere-interesse e si presta a essere schematizzata secondo il binomio obbligo-pretesa. Essa si colloca nella fase di svolgimento del rapporto convenzionale e attiene alle modalità di quantificazione delle prestazioni, ossia all’applicazione dei criteri di quantificazione.

Su queste basi il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in coerenza con l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e con i principi espressi dalla giurisprudenza richiamata (Cass. civ. Sez. Un. n. 1602 del 2022 e Cons. Stato, III, n. 4649 del 2024). Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti della domanda e delle eventuali preclusioni e decadenze maturate. Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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