Condono edilizio non definito: illegittima la demolizione (TAR Sicilia n. 2338 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento sanzionatorio ripristinatorio avente ad oggetto opere per le quali pende una domanda di condono edilizio non ancora definita con atto espresso è illegittimo, poiché il Comune deve preventivamente concludere il procedimento di sanatoria e solo all’esito della sua reiezione può ordinare la demolizione. Il silenzio-assenso sulla domanda di condono non si forma quando manca la documentazione integrativa richiesta dall’amministrazione, difettando le condizioni previste dalla legge. L’ordine di demolizione è invece legittimo quando la domanda di permesso di costruire in sanatoria sia già stata respinta per effetto del silenzio-rigetto ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, non potendo l’iniziativa istruttoria successiva del Comune far venir meno un effetto già prodotto per legge.

Il Fatto

Le ricorrenti, divenute proprietarie di un compendio immobiliare per effetto di una datio in solutum dell’11 settembre 2019, hanno impugnato l’ordinanza del 14 gennaio 2025 con cui il Comune ha ordinato la demolizione di una piscina, di una terrazza, di una struttura in legno e la rimessione in pristino di un box con mutata destinazione d’uso. Su alcune di tali opere pendeva una domanda di condono presentata nel 2004 ai sensi della legge n. 326/2003; su altre, una richiesta di permesso di costruire in sanatoria del 20 agosto 2019.

Il Comune si è costituito eccependo il difetto di legittimazione, di interesse e di contraddittorio, per non essere stati evocati in giudizio gli originari proprietari e autori delle istanze. Ha inoltre sostenuto la definitività dell’ordinanza per mancata impugnazione da parte di costoro. Con motivi aggiunti le ricorrenti hanno poi contestato il provvedimento del 17 novembre 2025, con cui erano state espressamente respinte sia l’istanza di condono sia quella di sanatoria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha rigettato le eccezioni in rito. I provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio hanno carattere reale: la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario e opera nei confronti di chi si trovi in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. L’ordinanza era stata notificata alle proprietarie delle opere, che hanno quindi titolo e interesse concreto ad agire. Gli originari proprietari, di cui uno deceduto, rivestono al più la qualità di cointeressati, avendo interesse al mantenimento dello status quo.

Nel merito, la sentenza muove dalla valutazione separata delle due procedure. Quanto al condono del 2004, il Comune aveva chiesto alla parte, nel 2008 e poi nel 2010 e nel 2012, il deposito di copiosa documentazione. L’integrazione del 2019 è risultata incompleta, mancando l’attestazione di compatibilità paesaggistica e gli elaborati grafici. In mancanza di tali documenti non poteva ritenersi formato il silenzio-assenso, difettando le condizioni dell’art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003.

Non essendosi formato alcun provvedimento tacito di definizione, il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi in modo espresso. Ciò è avvenuto solo il 17 novembre 2025, con un atto che ha respinto la domanda per la persistente mancanza del corredo istruttorio. Poiché il completamento del procedimento è intervenuto diversi mesi dopo la notifica dell’ingiunzione, il Comune ha illegittimamente disposto la demolizione di opere rispetto alle quali la domanda di condono non era ancora definita. Da qui la fondatezza del ricorso introduttivo e il parziale annullamento dell’ordinanza.

È invece pienamente legittimo l’ordine relativo alle opere oggetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria del 2019. Questa si è definita con silenzio-rigetto al 31 dicembre 2019, essendo decorsi i sessanta giorni previsti dall’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 dalla richiesta di integrazione notificata il 29 ottobre 2019. La successiva richiesta del 19 giugno 2025 non è idonea a far venir meno un effetto già prodotto per legge: essa sarebbe al più funzionale a un esercizio di autotutela, che però non è stato formalizzato.

Il ricorso per motivi aggiunti è infondato. L’integrazione prodotta è risultata comunque incompleta, carente del necessario parere della Soprintendenza. Il provvedimento del 17 novembre 2025, in parte, definisce con rigetto espresso il procedimento di condono; per la restante parte costituisce mera conferma del rigetto tacito della sanatoria. Non si verte in tema di silenzio significativo, ma di impossibilità di esitare positivamente un procedimento di sanatoria alla luce della documentazione incompleta fornita dagli istanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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