Autenticazione firme liste elettorali: firma del pubblico ufficiale requisito ad substantiam (TAR Calabria n. 803 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autenticazione delle firme dei sottoscrittori di una lista elettorale richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione del pubblico ufficiale autenticante, quale elemento costitutivo e indefettibile della fattispecie, non integrabile aliunde. La sua omissione determina la giuridica inesistenza delle sottoscrizioni, che si considerano tamquam non essent. Il vizio non è sanabile né mediante dichiarazioni postume dello stesso pubblico ufficiale, né attraverso il soccorso istruttorio di cui all’art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960, circoscritto ai soli vizi meramente formali di atti già completi nei loro elementi essenziali. Né il rilascio della ricevuta dettagliata da parte del segretario comunale trasferisce sull’amministrazione la responsabilità di verificare l’avvenuta autenticazione, gravando sui delegati un obbligo di controllo materiale prima del deposito.

Il Fatto

I presentatori di una lista elettorale depositavano la documentazione presso il segretario comunale, che rilasciava la ricevuta dettagliata e trasmetteva gli atti alla Commissione Elettorale Circondariale. Con verbale successivo la Commissione escludeva la lista, rilevando che le settantadue firme dei sottoscrittori, apposte sia nell’atto principale sia in quello separato, erano prive della firma del pubblico ufficiale preposto all’autenticazione.

Il giorno stesso della notifica del verbale, i delegati trasmettevano i modelli completi della firma di autentica omessa, unitamente a una dichiarazione del funzionario che qualificava l’omissione come propria svista. La Commissione non adottava alcun provvedimento. I ricorrenti impugnavano quindi l’esclusione, deducendo la violazione dell’art. 28, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960, il legittimo affidamento ingenerato dalla ricevuta e l’illegittimo mancato ricorso al soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo sulla presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti. L’art. 28, comma 2, d.P.R. n. 570/1960 impone che le firme dei sottoscrittori siano autenticate da uno dei soggetti indicati nell’art. 14 della legge n. 53/1990, il quale rinvia all’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000: il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.

Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 2370 del 2017, il Collegio ribadisce che l’autenticazione assolve la funzione di attestazione privilegiata della presenza del firmatario. La firma del pubblico ufficiale costituisce il nucleo essenziale e indefettibile dell’autenticazione: si tratta di forma sostanziale, insostituibile, che non ammette equipollenti e non è sanabile ex post mediante dichiarazioni postume, non essendo consentito ricostruire aliunde gli effetti di un atto carente dei suoi elementi costitutivi.

Nella medesima linea si colloca il precedente dello stesso Tribunale (TAR Calabria, sez. II, n. 789 del 2025, confermato da Cons. Stato, sez. V, n. 3950 del 2025), secondo cui le modalità di autenticazione sono requisiti prescritti ad substantiam e non surrogabili, espressione di regole poste a presidio della genuinità delle sottoscrizioni.

Su tali basi il Tribunale esclude l’operatività del soccorso istruttorio: l’art. 33 d.P.R. n. 570/1960 è invocabile solo per vizi meramente formali o in ipotesi eccezionali, e non a fronte della carenza di requisiti essenziali del titolo. La mancanza della firma di autentica configura un vizio di nullità insanabile. Irrilevante è la circostanza che la svista sia imputabile al funzionario e da questi ammessa, poiché il principio di autoresponsabilità impone ai delegati di verificare la completezza della documentazione prima del deposito definitive; né la ricevuta dettagliata sposta sull’amministrazione la responsabilità dell’accertamento. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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