Appalto di rilevamento velocità: esclusione per apparati non in ultima versione (TAR Calabria n. 809 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la clausola della lex specialis che impone postazioni di rilevamento «nuove e comunque non derivanti da precedenti installazioni» già approvate alla data di presentazione dell’offerta, letta unitamente alla previsione che consente alla stazione appaltante di pretendere la sostituzione degli apparati con l’ultima versione approvata, va interpretata nel senso di richiedere che, fin dall’offerta, siano indicati apparati corrispondenti all’ultima versione approvata. Ne consegue che l’aggiudicatario che offra un modello successivamente sostituito e aggiornato in componenti hardware essenziali deve essere escluso dalla gara, con annullamento dell’aggiudicazione, dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e subentro del secondo classificato, previe le verifiche di rito.
Il Fatto
Il Comune di Cariati ha aggiudicato, con determinazione n. 46 del 15 maggio 2025, l’appalto relativo al servizio di gestione del ciclo delle sanzioni del codice della strada, comprensivo di software, riscossione e di postazioni fisse per il controllo della velocità media. L’aggiudicazione è stata disposta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese.
La società ricorrente, classificatasi al secondo posto della graduatoria, ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Calabria, deducendo, con un unico motivo, la carenza del requisito di capacità tecnica in capo all’aggiudicataria e, in via subordinata, l’illegittimità della relativa clausola del disciplinare. Dopo l’accesso alla documentazione, negato dall’amministrazione e poi ordinato dal giudice amministrativo, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, contestando la non conformità dell’offerta tecnica alle prescrizioni del capitolato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalla controinteressata. Richiamando il quadro degli artt. 120 c.p.a., 36 e 90 del codice dei contratti pubblici, e il principio già affermato dalla giurisprudenza amministrativa ed euro-unitaria, la Corte ribadisce che il dies a quo del termine decadenziale coincide con il momento in cui l’interessato acquisisce piena conoscenza degli atti lesivi, dovendosi evitare i ricorsi «al buio». Nella specie, l’istanza di accesso è stata presentata tempestivamente e il ricorso notificato entro trenta giorni dall’ostensione; i motivi aggiunti, proposti dopo l’accesso all’offerta tecnica disposto in esecuzione di una precedente sentenza, sono parimenti tempestivi.
Nel merito, il Tribunale accoglie il primo motivo dei motivi aggiunti e assorbe le ulteriori censure. La questione centrale riguarda l’art. 4.2 del Capitolato speciale, che impone che le postazioni di rilevamento, pena l’esclusione, siano nuove e non derivanti da precedenti installazioni e siano già approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla data di presentazione dell’offerta.
Il Collegio valorizza la clausola successiva, secondo cui l’aggiudicatario deve sostituire gli apparati con l’ultima versione approvata dal produttore. Tale previsione, letta insieme alla prima, esprime l’esigenza della stazione appaltante di affidare l’accertamento delle sanzioni ai dispositivi tecnologicamente più avanzati. L’offerta deve quindi indicare, già in sede di gara, apparati corrispondenti all’ultima versione approvata.
Il sistema offerto dall’aggiudicataria, pur approvato con decreti del 2016 e del 2017, è stato successivamente sostituito e aggiornato nelle componenti hardware essenziali con il D.D. n. 552/2021, che ha approvato un nuovo sistema di ripresa e un nuovo illuminatore «in luogo del precedente». L’apparato indicato in offerta risultava dunque già superato da una versione più aggiornata dello stesso dispositivo.
Da qui la conclusione: l’offerta non era conforme alle caratteristiche tecniche minime imposte dalla lex specialis, con conseguente illegittimità dell’ammissione e necessaria esclusione della controinteressata. Ricorrono altresì i presupposti degli artt. 121, 122 e 124 c.p.a. per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro della ricorrente, seconda classificata, previe le verifiche sul possesso dei requisiti, sull’equivalenza del CCNL indicato e sull’ultima versione approvata degli apparati. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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