Rinuncia alla domanda cautelare e fissazione dell’udienza di merito (TAR Abruzzo n. 83 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda incidentale di sospensione, manifestata dalla parte ricorrente, determina la chiusura della fase cautelare del giudizio amministrativo. Il tribunale si limita a prendere atto della rinuncia, senza pronunciarsi nel merito della controversia, e compensa le spese della fase. La definizione della causa è conseguentemente rinviata all’udienza pubblica di merito, nel corso della quale il collegio esaminerà le censure proposte avverso i provvedimenti impugnati.
Il Fatto
La società ricorrente, consorzio stabile, ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo gli atti della procedura aperta indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’affidamento dei lavori di ricostruzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, danneggiato dal sisma del 2009, a seguito di risoluzione contrattuale in danno. Con il ricorso, la società ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina di aggiudicazione a favore del RTI controinteressato e degli atti connessi, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno in forma specifica.
La società ha contestato, in particolare, i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai concorrenti graduatisi ai primi tre posti, l’ammissione del secondo classificato senza valutazione degli illeciti professionali dichiarati e la mancata previsione di sub-punteggi per i criteri valutativi B2.B e B3. Si sono costituiti il Ministero intimato e l’aggiudicataria, mentre le altre controinteressate non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
Nella camera di consiglio del 25 marzo 2026, il collegio ha preso atto che la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati. La rinuncia alla misura cautelare, pacifica tra le parti, priva di oggetto la fase incidentale del giudizio e impone al tribunale di darne atto nel dispositivo.
Il TAR ha ritenuto di dover compensare le spese della fase cautelare, in ragione della natura del provvedimento e della condotta processuale delle parti. La compensazione evita che la definizione della fase incidentale si risolva in un aggravio per la parte che ha rinunciato alla tutela urgente.
Il tribunale ha quindi fissato l’udienza pubblica del 13 maggio 2026 per la trattazione del merito del ricorso. La causa proseguirà secondo il rito ordinario e il collegio sarà chiamato a valutare le censure di illegittimità dedotte avverso la procedura di gara e l’aggiudicazione disposta dall’amministrazione.
La pronuncia non contiene alcuna statuizione sulla fondatezza del ricorso ma esaurisce la sola fase cautelare, lasciando impregiudicata ogni questione di merito. L’ordinanza è stata depositata e sarà comunicata alle parti a cura della segreteria del tribunale.
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Nota della Redazione
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