Ottemperanza per spese di lite e commissario ad acta alla Ragioneria territoriale (TAR Lombardia n. 4022 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avverso il mancato pagamento di spese di lite liquidate dal giudice ordinario, il giudice amministrativo, accertata la formazione del giudicato e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni. Per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, il quale, su richiesta della parte interessata, provvede all’esecuzione entro 60 giorni, anche avvalendosi del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza diritto a compenso.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di sé medesimo, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., al fine di ottenere l’esecuzione di due sentenze del giudice ordinario – del Tribunale di Lecco e del Tribunale di Busto Arsizio – con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di spese legali, con distrazione in suo favore, per un importo complessivo di circa € 1.975,97.
Il ricorrente allegava l’avvenuto passaggio in giudicato delle pronunce, come da attestazioni della Cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse provveduto al pagamento. Il Ministero si costituiva, producendo la documentazione attestante l’avvenuta liquidazione delle spese relative alla sentenza del Tribunale di Lecco.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lecco, in ragione della produzione documentale, non contestata, attestante l’avvenuto pagamento delle spese da parte dell’Amministrazione.
Quanto al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, il Collegio ha accolto il ricorso, accertando la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, condizione di procedibilità della domanda di ottemperanza per i crediti verso la pubblica amministrazione.
La Corte ha quindi disposto l’obbligo dell’Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese. Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari, con la facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, senza che gli sia dovuto alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Infine, il TAR ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale e della non complessità della questione, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
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Nota della Redazione
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