Porto d’armi, diniego illegittimo se fondato su fatti risalenti e assoluzione (TAR Calabria n. 663 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego o la revoca della licenza di porto d’armi, pur espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non può fondarsi su un’imputazione conclusa con assoluzione “per non avere commesso il fatto”, poiché l’essere stato sottoposto a processo penale non assume valenza negativa autonoma quando l’esito sia liberatorio. Parimenti illegittima è la determinazione che valorizzi un episodio risalente a oltre trent’anni prima, senza chiarirne l’esito giudiziario e senza indicare il nuovo e attuale elemento che, dopo una lunga serie di rinnovi, abbia indotto l’Amministrazione a mutare la valutazione sull’affidabilità del richiedente. Il provvedimento deve esplicitare il nesso di interrelazione tra il fatto pregiudizievole e il diniego, non essendo sufficiente il richiamo a circostanze prive di legame con l’uso delle armi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Questura il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo e caccia. Dopo l’istruttoria, nel corso della quale l’interessato aveva depositato memorie difensive, il Questore ha respinto l’istanza rilevando che in passato il richiedente era stato deferito per un presunto furto di energia elettrica e che, molti anni prima, era stato tratto in arresto per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il giudizio prognostico negativo non poggiava su accertamenti sostanziali del requisito di buona condotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto la giurisprudenza consolidata secondo cui l’autorizzazione alla detenzione delle armi è ipotesi eccezionale, prevalendo le esigenze di incolumità pubblica. Il diniego può basarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, valorizzando anche fatti isolati ma significativi, purché l’apprezzamento non sia irrazionale o arbitrario.

Il Tribunale distingue però nettamente il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. da quello di responsabilità penale: il primo, prognostico e precauzionale, prescinde dall’esito del processo; il secondo, repressivo e sanzionatorio, esige un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio. Da qui la facoltà dell’Amministrazione di valutare i fatti nella loro oggettività storica.

Tale potere discrezionale incontra tuttavia limiti precisi. Nel caso concreto, l’istruttoria ha accertato che l’imputazione di furto di energia elettrica si è conclusa con assoluzione “per non avere commesso il fatto”. Il Collegio ribadisce che l’essere stato sottoposto a processo penale non ha valenza negativa in sé quando l’esito sia assolutorio, richiamando anche un proprio precedente (TAR Catanzaro n. 1600/2016). L’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire il nesso tra quel fatto — peraltro estraneo alla materia delle armi — e il diniego.

Quanto all’episodio del 1985, la Questura non ha fornito indicazioni precise sul punto, omettendo di specificare se esso sia sfociato in un processo penale e quale ne sia stato l’esito. Il provvedimento non è conforme a ragionevolezza, considerato che per oltre trent’anni l’Amministrazione ha continuato a concedere il rinnovo: avrebbe dovuto indicare il nuovo ed attuale elemento che l’ha indotta a determinarsi diversamente su un soggetto ritenuto affidabile per tutto quel periodo.

Il ricorso è dunque accolto e il decreto del Questore annullato, salvo il riesercizio del potere amministrativo. Le spese sono integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *